Cassazione Penale, Sentenza n. 30647/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R.), sostenendo che la sentenza d'appello aveva erroneamente ritenuto il suo concorso nel reato sulla sola base della coabitazione e della disponibilità delle chiavi dell'abitazione della compagna Fernanda Di Cesare. Cardarelli aveva soggiornato nell'appartamento da circa un mese, non risultano elementi che provino un contributo attivo o una partecipazione causale alla detenzione o al confezionamento della droga; al contrario, le attività rilevate dai militari (il lancio dello zaino da parte della Di Cesare, il rinvenimento della droga e dei materiali di pesatura) erano riferibili alla sola donna. Il ricorrente deduce che la mera conoscenza o la convivenza non sono sufficienti per configurare il concorso ex art. 110 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la sola coabitazione o la conoscenza della detenzione di droga non sono sufficienti a configurare il concorso di persone nel reato: è necessario un contributo causale, anche minimo, tale da agevolare o rafforzare l'attività criminosa. Considerata l'assenza di elementi che indichino una partecipazione attiva del ricorrente, la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma sostanziale relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti contestata al ricorrente; la Corte ha valutato che la presenza della fattispecie contestata non implica automaticamente il concorso del convivente senza elementi di partecipazione.
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha interpretato che per ravvisare il concorso è necessario un contributo causale, anche minimo, e non è sufficiente la sola conoscenza o adesione morale.
Codice Penale, art. 40, comma 2
Richiama l'assenza di un obbligo generale di impedire il reato; la Corte ha sottolineato che la mera omissione naturale del convivente non costituisce di per sé partecipazione morale al reato.
Massime di principio
- La sola coabitazione o il possesso delle chiavi non costituiscono prova sufficiente di concorso nella detenzione di stupefacenti: è richiesto un contributo causale, anche minimo, che agevoli effettivamente l'attività illecita.
- La conoscenza della presenza della droga da parte del convivente e l'assistenza inerte non superano la soglia di punibilità per il concorso ex art. 110 c.p.; senza atti concreti di collaborazione o occultamento la responsabilità non può essere desunta automaticamente.
- Per configurare il concorso bisogna dimostrare elementi fattuali quali: occultamento volontario, partecipazione a confezionamento/pesatura, gestione degli affari legati allo spaccio, comunicazioni o comportamenti volti a proteggere l'attività illecita, o vantaggi economici chiaramente collegabili.
- In presenza di dubbi sulla partecipazione del convivente, la valutazione deve privilegiare la necessità di prove specifiche e non può basarsi su indizi generici; l'istruttoria può essere rinviata a nuovo giudizio se mancano elementi decisivi.
- Il Pubblico Ministero ha l'onere di dimostrare almeno una forma di agevolazione o di collaborazione; in assenza di ciò il giudice d'appello rischia di incorrere in vizio di motivazione e la Cassazione può annullare la sentenza.
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