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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8374/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/11/2020 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., ha rigettato la richiesta di revoca/annullamento del sequestro preventivo disposto il 17/10/2020 sulla società "Fallanca Colori s.r.l." e sul relativo patrimonio aziendale. La ricorrente, terza interessata, deduceva violazioni in relazione all'art. 321 c.p.p. e agli artt. 240 e 416-bis (7° comma) c.p., contestando: l'omessa e insufficiente valutazione della sua posizione e della buona fede; l'assenza di un nesso specifico e concreto tra la gestione dell'impresa e le attività del sodalizio mafioso; la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella conferma del sequestro dell'intero patrimonio aziendale; e l'incongruenza motivazionale del Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti nei confronti di Antonino Fallanca (amministratore) e la qualificazione della "Fallanca Colori s.r.l." quale impresa mafiosa sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori. Ha condiviso la valutazione del periculum in mora (rischio di protrazione/aggravamento delle conseguenze del reato) e, conseguentemente, ha ritenuto irrilevante la buona fede della terza interessata quando il sequestro è stato disposto anche ai sensi dell'art. 321, comma 1 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il riesame; utilizzata come titolo di adizione per il giudizio di riesame che ha confermato il sequestro.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo può essere disposto anche su beni di terzi quando la libera disponibilità delle cose è idonea a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato; se sussiste tale pericolo (comma 1) la buona fede del terzo non è rilevante.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria di un intero patrimonio aziendale qualora la società sia qualificabile come "mafiosa"; la giurisprudenza individua tre ipotesi in cui è possibile la confisca dell'intera impresa (sovrapposizione totale, contaminazione irreversibile da risorse illecite, asservimento al controllo dell'organizzazione).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla ricorrente per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione manifestamente infondata o colposa; applicata per sanzionare la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Per sequestrare preventivamente un'intera impresa ai fini di confisca ex art. 416-bis, 7° comma, è necessario dimostrare una correlazione specifica e concreta tra gestione aziendale e attività del sodalizio mafioso; la semplice carica societaria dell'indagato non è di per sé sufficiente.
  • Quando il sequestro è disposto anche per il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (art. 321, comma 1), la buona fede del terzo proprietario o gestore perde rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento.
  • Il giudice deve motivare in modo articolato e specifico: (a) il fumus commissi delicti; (b) la qualificazione dell'impresa come "mafiosa" secondo i parametri giurisprudenziali (sovrapposizione, contaminazione economica, asservimento); (c) il concreto pericolo che la libera disponibilità del bene consenta la protrazione o l'aggravamento delle attività illecite.
  • Le eccezioni difensive generiche sulla storia commerciale o familiare dell'impresa richiedono elementi probatori specifici per scalfire un grave compendio indiziario; la difesa deve quindi proporre dati concreti e contestazioni puntuali alla ricostruzione fattuale.
  • La proporzionalità dell'intervento limitativo (sequestro dell'intero patrimonio aziendale) è rispettata quando ricorra uno degli scenari tipizzati dalla giurisprudenza che giustificano l'integrale misura conservativa.

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