Cassazione Penale, Sentenza n. 8374/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/11/2020 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., ha rigettato la richiesta di revoca/annullamento del sequestro preventivo disposto il 17/10/2020 sulla società "Fallanca Colori s.r.l." e sul relativo patrimonio aziendale. La ricorrente, terza interessata, deduceva violazioni in relazione all'art. 321 c.p.p. e agli artt. 240 e 416-bis (7° comma) c.p., contestando: l'omessa e insufficiente valutazione della sua posizione e della buona fede; l'assenza di un nesso specifico e concreto tra la gestione dell'impresa e le attività del sodalizio mafioso; la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella conferma del sequestro dell'intero patrimonio aziendale; e l'incongruenza motivazionale del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti nei confronti di Antonino Fallanca (amministratore) e la qualificazione della "Fallanca Colori s.r.l." quale impresa mafiosa sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori. Ha condiviso la valutazione del periculum in mora (rischio di protrazione/aggravamento delle conseguenze del reato) e, conseguentemente, ha ritenuto irrilevante la buona fede della terza interessata quando il sequestro è stato disposto anche ai sensi dell'art. 321, comma 1 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina il riesame; utilizzata come titolo di adizione per il giudizio di riesame che ha confermato il sequestro.
Il sequestro preventivo può essere disposto anche su beni di terzi quando la libera disponibilità delle cose è idonea a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato; se sussiste tale pericolo (comma 1) la buona fede del terzo non è rilevante.
Prevede la confisca obbligatoria di un intero patrimonio aziendale qualora la società sia qualificabile come "mafiosa"; la giurisprudenza individua tre ipotesi in cui è possibile la confisca dell'intera impresa (sovrapposizione totale, contaminazione irreversibile da risorse illecite, asservimento al controllo dell'organizzazione).
Norma invocata dalla ricorrente per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione manifestamente infondata o colposa; applicata per sanzionare la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Per sequestrare preventivamente un'intera impresa ai fini di confisca ex art. 416-bis, 7° comma, è necessario dimostrare una correlazione specifica e concreta tra gestione aziendale e attività del sodalizio mafioso; la semplice carica societaria dell'indagato non è di per sé sufficiente.
- Quando il sequestro è disposto anche per il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (art. 321, comma 1), la buona fede del terzo proprietario o gestore perde rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento.
- Il giudice deve motivare in modo articolato e specifico: (a) il fumus commissi delicti; (b) la qualificazione dell'impresa come "mafiosa" secondo i parametri giurisprudenziali (sovrapposizione, contaminazione economica, asservimento); (c) il concreto pericolo che la libera disponibilità del bene consenta la protrazione o l'aggravamento delle attività illecite.
- Le eccezioni difensive generiche sulla storia commerciale o familiare dell'impresa richiedono elementi probatori specifici per scalfire un grave compendio indiziario; la difesa deve quindi proporre dati concreti e contestazioni puntuali alla ricostruzione fattuale.
- La proporzionalità dell'intervento limitativo (sequestro dell'intero patrimonio aziendale) è rispettata quando ricorra uno degli scenari tipizzati dalla giurisprudenza che giustificano l'integrale misura conservativa.
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