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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06359/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A un contribuente, socio unico di una società, era stato notificato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2012 fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili derivanti da maggiori ricavi accertati nei confronti della società. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato il ricorso del contribuente. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sul giudizio tributario e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che l'appello era stato deciso oltre i limiti delle doglianze dell'Ufficio; 2) nullità della sentenza per avere il collegio trattato la causa in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, nonostante una specifica istanza di discussione orale formulata durante l'emergenza Covid e senza che fossero stati attivati gli strumenti sostitutivi previsti dalla disciplina emergenziale; 3) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sulla determinazione del reddito, deducendo che l'accertamento si fondava su una presunzione di secondo grado; 4) e 5) ulteriore censura sulla mancanza di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti a sostegno della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e sulla mancata considerazione delle difese nel giudizio relativo all'avviso societario. L'Agenzia ha resistito con controricorso, sostenendo che la trattazione scritta fosse consentita dalla normativa emergenziale e che il ricorrente non avesse reiterato l'istanza di discussione da remoto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando una nullità processuale per violazione del diritto di difesa: una parte aveva chiesto la pubblica udienza, ma il giudizio è stato deciso in camera di consiglio senza udienza da remoto, senza trattazione scritta e senza concessione dei termini per memorie conclusionali e di replica previsti dall'art. 27 del d.l. n. 137 del 2020. La Corte ha affermato che, pur non essendo configurabile un diritto pieno e incondizionato alla pubblica udienza, la sostituzione della stessa con le modalità emergenziali deve rispettare le forme previste dalla disciplina speciale e, se si ricorre alla trattazione scritta, il provvedimento deve esplicitare le ragioni organizzative che impediscono il collegamento da remoto. Accolto il secondo motivo, gli altri sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi dichiarata nulla e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione e il deposito della memoria illustrativa nel termine previsto.

  • artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dal ricorrente per sostenere il diritto alla discussione in pubblica udienza nel processo tributario.

  • art. 27 del D.L. n. 137 del 2020

    introduce, in periodo emergenziale Covid, un sistema alternativo alla pubblica udienza: collegamento da remoto; in alternativa decisione sugli atti salvo istanza di discussione; in caso di impossibilità del remoto, trattazione scritta con termini per conclusionali e repliche o rinvio a nuovo ruolo.

  • art. 101 Cost.

    evocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato insieme alle censure sulla motivazione e sulla valutazione dei presupposti fattuali dell'accertamento.

  • artt. 112, 342 e 434 c.p.c.

    evocati per sostenere che il giudice d'appello avrebbe pronunciato oltre i limiti del devolutum o come in un nuovo giudizio di primo grado.

  • art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione ai requisiti dell'appello nel processo tributario.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per contestare l'uso di presunzioni semplici e la loro conformità ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo e dell'uso di presunzioni nell'accertamento dei redditi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella giustificazione dell'accertamento e delle presunzioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata osservanza delle forme sostitutive della pubblica udienza previste dalla disciplina emergenziale determina nullità della decisione quando una parte abbia chiesto la discussione e non sia stato garantito un contraddittorio equivalente.
  • La trattazione scritta può sostituire validamente l'udienza pubblica anche contro la volontà di una parte, ma solo se sono rispettati i termini per memorie conclusionali e repliche; se tali termini non sono garantibili, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
  • Quando la trattazione a distanza non sia possibile per ragioni organizzative, il provvedimento che dispone la trattazione scritta deve indicare in modo esplicito le ragioni che impediscono il collegamento da remoto.
  • La decisione resa in camera di consiglio al posto dell'udienza richiesta da una parte integra una nullità processuale che travolge la sentenza per violazione del diritto di difesa.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso fondato su un vizio processuale assorbente rende non esaminabili gli ulteriori motivi di merito.
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Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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