Sentenza del 30/01/2018 n. 2245 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero dell’IRAP non versata per il 2007. La società aveva applicato le deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla L. n. 296/2006, art. 1, comma 266, che modificava il D.Lgs. n. 446/1997, art. 11. L’Agenzia riteneva che la società fosse esclusa dal beneficio perché svolgeva un pubblico servizio in regime di concessione e con tariffa regolamentata. La società sosteneva invece che il rapporto con gli enti territoriali fosse un appalto di servizi, remunerato da un corrispettivo annuo, e non una concessione con tariffa remuneratoria. La CTP di Udine aveva respinto il ricorso della società; la CTR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 474/09/15 depositata il 17 dicembre 2015, aveva riformato la decisione e accolto la domanda della contribuente. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. La società ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale e, in via incidentale e subordinata, ha lamentato l’omesso esame del fatto decisivo relativo all’inesistenza di una tariffa remuneratoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto che la CTR avesse qualificato il rapporto come appalto sulla base dell’esame concreto dei contratti e degli altri elementi disponibili: corrispettivo annuo pagato dall’ente, assenza di un atto unilaterale concessorio e di un rapporto di esclusiva, nonché mancanza di poteri e clausole tipici della concessione. Si trattava quindi di una valutazione di fatto; l’Agenzia, pur denunciando una violazione di legge, chiedeva in realtà una nuova valutazione del rapporto, non consentita in sede di legittimità in assenza della denuncia della specifica regola ermeneutica violata. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito, essendo subordinato all’accoglimento del ricorso principale. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese, liquidate in 4.200 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 1, lett. a), n. 2
Sennonchè, in mancanza della denuncia della regola ermeneutica violata, la censura si traduce nel tentativo di un nuovo apprezzamento di merito sulla base dei fatti e degli atti disponibili, inammissibile in sede di legittimità, tanto più considerando che alla controversia si applica la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), a seguito della riforma introdotta dal D.L. n. 82 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012.
La disciplina delle deduzioni IRAP era rilevante per stabilire se il rapporto di servizio ricadesse nell’esclusione invocata dall’Agenzia. La Corte, tuttavia, non ha enunciato una nuova interpretazione sostanziale dell’art. 11: ha confermato l’esito della CTR perché la censura dell’Agenzia mirava a ottenere una diversa ricostruzione fattuale del rapporto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non consente di sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa valutazione dei contratti e delle circostanze. Per contestare l’interpretazione occorre indicare la specifica regola ermeneutica violata.
La Corte richiama la formulazione riformata del motivo di omesso esame per escludere che la parte possa usare il giudizio di legittimità per ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e degli atti già valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Per distinguere una concessione da un appalto di servizi, è necessario considerare concretamente il contenuto del rapporto e, in particolare, chi sostiene il rischio della gestione e come viene remunerato il gestore: la remunerazione direttamente dagli utenti e l’assunzione del rischio sono elementi indicativi della concessione; il pagamento di un corrispettivo da parte dell’amministrazione può indicare un appalto.
- La qualificazione del rapporto dipende dagli elementi contrattuali effettivamente accertati, non soltanto dall’etichetta attribuita dall’amministrazione o dalle parti. Sono rilevanti, tra gli altri, l’esistenza di un atto concessorio unilaterale, l’esclusiva, i poteri dell’ente e le clausole di penale, decadenza o revoca.
- In Cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova lettura dei contratti o una diversa ricostruzione dei fatti. Occorre contestare in modo puntuale la regola giuridica o ermeneutica applicata; altrimenti la doglianza resta una richiesta di riesame del merito.
- Quando il ricorso incidentale è proposto espressamente in via subordinata e il ricorso principale viene rigettato, il motivo incidentale può essere dichiarato assorbito.
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