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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09793/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’intervenuta conciliazione tra le parti, depositata dal Comune ricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite in conformità alla concorde istanza delle parti e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, per effetto dell’esito conciliativo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento emessi dal Comune per IMU e TASI relativi all’anno d’imposta 2016, deducendo il difetto di motivazione degli atti e il mancato riconoscimento dell’esenzione per abitazione principale. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il gravame ritenendo l’avviso privo di motivazione sul punto decisivo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, producendo un verbale di conciliazione ex art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 che definiva anche il presente contenzioso. La contribuente ha resistito con controricorso, e ha condiviso la chiusura conciliativa con richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La conciliazione intervenuta tra le parti nel processo tributario, se definisce anche il giudizio pendente in cassazione, determina la cessazione della materia del contendere e conduce all’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    L’esito conciliativo del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012

    È richiamata come legge che ha modificato l’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la conciliazione che definisce anche la controversia oggetto del giudizio di legittimità comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del ricorso per cassazione.
  • Quando le parti concordano sulla definizione conciliativa della lite, le spese possono essere compensate secondo la comune istanza, senza statuizioni di soccombenza.
  • L’intervenuta definizione conciliativa del giudizio esclude l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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