Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36354/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito derivante da decreto ingiuntivo non opposto, garantito da ipoteca giudiziale iscritta prima della dichiarazione di fallimento. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo, revocando la prelazione ipotecaria, ritenendo applicabile l’art. 69-bis, comma 2, l.fall. anche se la domanda di concordato preventivo "con riserva" non aveva poi avuto seguito con l’apertura della procedura. La creditrice ha proposto opposizione allo stato passivo sostenendo che la retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato presupponesse l’effettiva ammissione al concordato; in difetto, e per evitare un vuoto di tutela, il periodo sospetto avrebbe dovuto decorrere dalla sentenza di fallimento. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 69-bis, comma 2, l.fall. in relazione all’art. 67, comma 3, lett. e), l.fall., insistendo sul fatto che la consecuzione tra concordato e fallimento sarebbe subordinata al decreto di ammissione e che, nella specie, non essendovi stata ammissione, l’ipoteca non avrebbe dovuto essere travolta dalla retrodatazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il tribunale aveva fondato il rigetto non solo sull’interpretazione dell’art. 69-bis l.fall., ma anche sul fatto che con l’opposizione non era stata specificamente contestata la consecuzione delle procedure; tale passaggio non era stato censurato in cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui l’art. 69-bis, comma 2, individua come dies a quo la pubblicazione della domanda di concordato, anche nella ipotesi di concordato "in bianco" e anche se il concordato non sia poi ammesso, quando vi sia consecuzione con il fallimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    La domanda di concordato con riserva produce effetti prenotativi sin dal deposito, con termine per il successivo deposito di proposta, piano e documentazione.

  • art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.

    Viene richiamato come norma di sistema in tema di atti compiuti dopo il deposito del ricorso di concordato, ma la Corte non fonda la decisione su una sua diversa lettura.

  • art. 69-bis, comma 2, l.fall.

    Nella consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, il dies a quo del periodo sospetto è ancorato alla pubblicazione della domanda di concordato, non al decreto di ammissione; il principio opera anche nel concordato con riserva.

  • art. 93 l.fall.

    Norma richiamata per la domanda di ammissione al passivo.

  • art. 98 l.fall.

    Norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve colpire specificamente tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; se un passaggio decisivo della motivazione resta non censurato, il ricorso è inammissibile.
  • Ai fini dell’art. 69-bis, comma 2, l.fall., la retrodatazione del periodo sospetto nella consecuzione tra concordato preventivo e fallimento decorre dalla pubblicazione della domanda di concordato e non richiede necessariamente il previo decreto di ammissione alla procedura.
  • La disciplina della consecuzione tra procedure concorsuali non viene meno per il solo fatto che il concordato sia stato proposto con riserva o che non sia poi sfociato in ammissione, ove i dati fattuali depongano per un’unità della crisi d’impresa.
  • In tema di cassazione, le censure non possono risolversi in rilievi astratti o teorici: devono essere calate nella concreta motivazione della sentenza impugnata e nella specifica vicenda processuale.
  • La mancata specifica contestazione della consecuzione delle procedure può rendere irrilevante la doglianza sulla decorrenza del periodo sospetto, se il giudice di merito ha fondato la decisione anche su tale autonoma ragione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.