Cassazione Penale, Sentenza n. 24317/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 13950/2024 resa il 7/3/2024: nell'epigrafe e nel dispositivo la parte civile beneficiaria delle spese processuali era stata erroneamente indicata come "Groupama Assicurazioni s.p.a." mentre la reale parte civile era "Generali Italia S.p.A.". Il Procuratore Generale ha chiesto la correzione dell'errore materiale; il Collegio ha ritenuto che si tratti di mero errore materiale da emendare.
La decisione
Ordinanza che dispone la correzione dell'errore materiale presente nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza n. 13950/2024: ovunque si leggeva "Groupama Assicurazioni s.p.a." deve leggersi "Generali Italia S.p.A.". Si dispone l'annotazione in cancelleria. Resta confermata la decisione di merito già adottata (la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l'imputato alla refusione delle spese processuali a favore della parte civile, ora correttamente indicata).
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 co. 8
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
La precisazione indica che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma; non incide sul merito della correzione dell'errore materiale.
Riferimento normativo successivo che conferma l'utilizzo del contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso; rilevante ai fini del procedimento, non per l'emendamento dell'errore materiale.
Norma citata per individuare il reato imputato a Scordo Andrea; qui serve solo a ricostruire il capo di imputazione e non è oggetto di interpretazione nella presente ordinanza di correzione.
Massime di principio
- Il giudice può correggere errori materiali o clericali nell'epigrafe e nel dispositivo delle sentenze tramite ordinanza, senza riesaminare il merito della decisione.
- La correzione di un errore materiale non modifica la sostanza della sentenza, ma ripristina la correttezza formale (es. indicazione della parte civile beneficiaria delle spese).
- La richiesta di correzione può provenire dal pubblico ministero o dalle parti; il Collegio verifica la natura meramente materiale dell'errore prima di emendare.
- Quando una sentenza assegna spese o benefici a una parte indicata erroneamente, l'ordinanza di correzione serve a garantire che l'effetto pratico (es. recupero delle spese) sia attribuito al soggetto effettivamente titolare.
- Anche se il cammino procedurale (es. contraddittorio scritto previsto da decreti-legge) è diverso, le facoltà di rettifica di errori materiali restano esercitabili.
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