Cassazione Penale, Sentenza n. 4191/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza dei requisiti richiesti (mancata indicazione valida del domicilio eletto negli atti allegati) e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente in euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto appello ma gli atti di impugnazione risultavano corredati da due mandati nei quali non era indicata l'elezione di domicilio. Il difensore ha censurato la decisione rilevando che l'atto di appello richiamava in via specifica il mandato e la contestuale elezione di domicilio (allegati e firmati digitalmente), invocando l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (disciplina poi abrogata dalla legge 9/8/2024 n.114 ma ritenuta applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/8/2024). La Corte ha tuttavia ritenuto che, contrariamente alla deduzione, gli allegati all'atto di appello non contenevano alcuna valida indicazione del domicilio eletto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma richiede che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequívoca individuazione del luogo per la notificazione. Applicabile, secondo le Sezioni Unite, alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte (qui pari a Euro 3.000)
Ha abrogato la disciplina di cui all'art. 581, comma 1-ter, ma, come richiamato, la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 per ragioni di salvaguardia delle impugnazioni anteriori all'abrogazione
Massime di principio
- Per la validità dell'impugnazione deve risultare in maniera immediata e inequivoca l'elezione di domicilio: non basta un richiamo generico; il riferimento deve permettere di individuare dove eseguire eventuali notificazioni
- Gli allegati (mandati) e le formule introduttive dell'atto devono contenere indicazioni chiare sull'elezione di domicilio; la firma digitale e l'invio telematico non sostituiscono l'obbligo di indicare il domicilio in modo rintracciabile
- Se l'appello risulta privo dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile al momento della proposizione, la Corte può dichiararne l'inammissibilità
- In caso di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende: pertanto è importante valutare e documentare con evidenza preventiva la regolarità formale degli atti di impugnazione
- Quando si fa riferimento a documenti già depositati nel fascicolo, indicare con precisione la loro collocazione e la natura (ad es. 'mandato di costituzione e elezione di domicilio depositato in data X nel fascicolo Y') per evitare contestazioni di indeterminatezza
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