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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29342/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato i ricorsi della contribuente avverso avvisi d'accertamento 2004 riguardanti: a) indeducibilità e indetraibilità di costi per €1.474.000 relativi ad un incremento ex post di compensi per prestazioni di consulenza; b) indeducibilità di €65.000 per consulenza tecnica fatturata con descrizione generica; c) indeducibilità di una sopravvenienza passiva di €120.602 iscritta per storno di credito derivante da una truffa su spedizione di merce; d) indeducibilità di una minusvalenza di €1.512.487 relativa a opere di ristrutturazione edilizia e dismissione di impianti su immobile strumentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi connessi all'indeducibilità dell'incremento volontario dei compensi e alla mancata detrazione IVA per le stesse poste, confermando che l'onere è indeducibile per mancanza di inerenza e che la detrazione IVA richiede un nesso oggettivo con l'attività imponibile. Analoga sorte per la contestazione dei €65.000 per consulenza non adeguatamente documentata. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla sopravvenienza passiva (art.101, comma 5) ritenendo la motivazione della CTR insufficiente circa l'assenza di elementi certi e precisi e ha cassato in parte la sentenza rinviando al giudice d'appello per ulteriore esame. Inoltre ha accolto censure per omessa pronuncia circa la dismissione e sostituzione degli impianti e l'ammortamento fiscale con conseguente cassazione parziale e rinvio su tali punti. In sintesi: esito parziale favorevole al ricorrente con rinvio per nuovi accertamenti su specifici profili procedurali e di fatto, ma conferma della regola fiscale sul rifiuto di dedurre pagamenti volontari ex post per prestazioni già contrattualmente retribuite.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    La Corte applica il principio secondo cui la deducibilità dei costi ai fini IRES richiede l'inerenza alla attività d'impresa; ha ritenuto non inerente l'incremento volontario dei compensi per prestazioni già dovute.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Ai fini IVA la detrazione richiede l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; la Corte ha confermato che la detrazione può essere esclusa se manca un nesso oggettivo tra prestazione e attività imponibile.

  • art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Le perdite su crediti sono deducibili solo se fondate su elementi certi e precisi: la Corte ha ritenuto carente la motivazione della CTR su questo punto e ha disposto la cassazione parziale e il rinvio.

  • art. 83, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

    Il principio di derivazione semplice presuppone il bilancio come punto di partenza, ma non impedisce all'Amministrazione di contestare la sussistenza dei fatti che giustificano le scelte contabili; dunque le scelte contabili non sono insindacabili quando il presupposto fattuale è contestato.

  • art. 100 d.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata a titolo alternativo per escludere la qualificazione dell'attribuzione patrimoniale come erogazione liberale deducibile; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la deducibilità come elargizione liberale.

  • art. 2697 cod. civ.

    Onere della prova: la Corte conferma che, in materia tributaria, l'onere di provare l'inerenza e la natura dei costi grava sul contribuente.

  • Principio contabile OIC n.16

    Il principio contabile può giustificare la contabilizzazione (es. storno per demolizione di parte del cespite), ma la sua applicazione rileva fiscalmente solo se sussistono i fatti materiali che ne costituiscono il presupposto; l'Amministrazione può contestare tali fatti.

Massime di principio

  • Un pagamento volontario ex post a favore di controparti per prestazioni già eseguite e precedentemente corrisposte non è deducibile perché manca l'inerenza: la deducibilità richiede compatibilità, coerenza e correlazione con l'attività produttiva.
  • Ai fini IVA il diritto alla detrazione richiede un nesso oggettivo fra operazione e attività imponibile; la mera presenza di fattura non garantisce automaticamente la detrazione se manca un'effettiva relazione funzionale con l'attività d'impresa.
  • Le perdite su crediti sono deducibili solo se il contribuente documenta elementi certi e precisi a fondamento della perdita; la mancanza di una motivazione chiara da parte del giudice su questo punto può determinare cassazione e rinvio.
  • Il principio di derivazione contabile (art. 83 TUIR) non rende inderogabile il sindacato dell'Amministrazione quando essa contesta i presupposti fattuali delle scelte contabili: l'opzione contabile è rispettata solo se i fatti che la giustificano risultano provati.
  • In sede di accertamento e giudizio tributario l'onere della prova dell'inerenza e della natura delle spese grava sul contribuente; la documentazione deve essere specifica e idonea a individuare l'oggetto della prestazione.
  • Motivi di censura per carenza motivazionale del giudice di merito (in particolare sulla valutazione probatoria) possono essere efficaci: la decisione deve esporre in modo logicamente comprensibile il percorso argomentativo che porta al convincimento.

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