Cassazione Civile, Sentenza n. 29343/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso avviso di accertamento per l'anno 2008. Il nodo centrale era la tempestività della notifica del ricorso/istanza di mediazione: il ricorrente sosteneva che la data utile fosse quella della spedizione (12/02/2013) a mezzo operatore postale privato; l'Amministrazione risultava aver ricevuto il plico in data 19/02/2013, oltre il termine decadenziale calcolato rispetto alla notifica dell'atto impositivo (27/08/2012) e alla successiva istanza di adesione (13/11/2012). Il ricorrente denunciava violazioni di norme sul processo tributario e sulle notificazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la tesi del ricorrente: la notifica effettuata tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo speciale nel periodo considerato non è fidefacente ai fini della prova della data di consegna all'operatore; pertanto la certezza della data non è acquisita e non può essere utilizzata per dimostrare la tempestività del ricorso. Anche se la nullità della notificazione poteva essere sanata sotto il profilo della costituzione della parte, tale sanatoria non rileva per la verifica della tempestività. Confermata la declaratoria di inammissibilità per tardività e, conseguentemente, il rigetto dell'appello. Nessuna condanna di spese a carico dell'Amministrazione; rilevazione dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 17-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso che contiene reclamo/istanza di mediazione per liti di valore non superiore a 50.000 euro può valere come atto con effetti di reclamo e, in caso di esito negativo, come ricorso giurisdizionale se tempestivamente notificato; tuttavia resta un atto giudiziario ai fini delle regole di notificazione.
art. 5, legge 31 agosto 2022, n. 130 (commi 1-4 e 10)
Individua le "controversie definibili" e le condizioni per la sospensione: tra i requisiti vi è la soccombenza dell'Agenzia nei gradi di merito; la declaratoria di inammissibilità per tardività configura soccombenza processuale del contribuente e quindi esclude la sospensione ai sensi di tale norma.
art. 360 c.p.c. (comma primo, n. 3 e n. 5)
Fondamento dei motivi di cassazione adottati dal ricorrente: denuncia di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione relativo all'applicazione delle regole sulle notificazioni e sulla prova della tempestività.
artt. 139 e 149 e ss. cod. proc. civ.
Norme sulle notificazioni per mezzo postale e sui documenti attestanti la consegna; utilizzate come riferimento per la disciplina generale delle notificazioni di atti giudiziari.
d.lgs. 261/1999 art. 5, comma 1; d.lgs. 58/2011; legge 4 agosto 2017, n. 124
Regolamentano le licenze/abilitazioni per gli operatori postali: nel periodo tra le liberalizzazioni parziali e la riforma del 2017 la facoltà di notificare era graduale e per gli atti giudiziari erano richiesti specifici titoli abilitativi; la mancanza di titolo speciale rende non fidefacente la data di consegna dichiarata dall'operatore privato.
Cass. Sez. Un., 10/01/2020, n. 299; Cass. 12/11/2020, n. 25521; Cass. 31/01/2020, n. 2299
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce: la notificazione eseguita da operatori privati senza titolo abilitativo speciale in quel periodo è nulla (non inesistente); la nullità può essere sanata ai fini della costituzione ma non consente di acquisire certezza sulla data di consegna per la prova della tempestività.
decreti ministeriali n. 73 e n. 75 del 4 febbraio 2000
Richiamati dal ricorrente come parte della disciplina sulle notificazioni e sulle modalità tecniche, ma la Corte non ha ritenuto che potessero mutare il principio sulla mancata fidefacenza della data di consegna dell'operatore privato privo del titolo speciale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater (inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012)
Norma richiamata in relazione agli oneri processuali e al contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La spedizione tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo speciale, nel periodo anteriore alla riforma del 2017, non fornisce certezza legale sulla data di consegna; quindi non può essere usata a prova della tempestività delle notifiche di atti giudiziari.
- Anche il ricorso previsto dall'art. 17-bis d.lgs. 546/1992 è considerato atto giudiziario ai fini delle regole di notificazione quando produce effetti di reclamo e viene destinato a divenire ricorso giurisdizionale; pertanto si applicano le stesse regole rigorose di prova della data di consegna.
- La sanatoria della nullità della notificazione conseguente alla costituzione della controparte può regolarizzare la situazione sotto il profilo dell'instaurazione del contraddittorio ma non ricostituisce una prova certa della tempestività dell'atto.
- Per evitare rischi di inammissibilità per tardività, è preferibile utilizzare mezzi di notifica con valore fidefacente (es. servizio postale universale abilitato, PEC ove ammessa, o operatori con licenza speciale), conservando la documentazione che attesti la data certa di consegna.
- Ai fini di accedere a misure di definizione agevolata o sospensione previste da leggi speciali (es. legge n. 130/2022), occorre verificare non solo il valore della lite e la pendenza, ma anche l'esito dei gradi di merito: la soccombenza processuale del contribuente (anche per inammissibilità) esclude talune agevolazioni.
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