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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29340/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. volto a ottenere la revoca dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28280/20 (depositata l'11/12/2020) per errore di fatto consistente nell'aver omesso di pronunciarsi sul capo di domanda relativo alla prescrizione dei crediti erariali, avendo la Corte ritenuto il ricorso riferito esclusivamente ai crediti previdenziali. La controversia originaria riguardava due intimazioni di pagamento: una per crediti erariali e una per crediti di natura previdenziale (contributi INPS). L'Agenzia deduce che la mancata pronuncia ha determinato la dichiarazione di prescrizione di crediti che non erano soggetti allo stesso termine prescrizionale, richiedendo quindi la revoca dell'ordinanza.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato accolto. La Corte ha revocato l'ordinanza della Cassazione n. 28280/20 depositata l'11/12/2020 e, in via rescissoria, ha accolto il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (n. RG 23734/16). La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Toscana perché accerti i termini di prescrizione distinti in base alla natura dei crediti (previdenziali vs erariali) e provveda conseguentemente; la corte di rinvio è anche delegata a decidere sulle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Base normativa per la revocazione per errore di fatto della Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto per omissione rispetto al "capo" di domanda sui crediti erariali

  • art. 2946 c.c.

    la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge non disponga diversamente

    Principio che la prescrizione ordinaria è decennale, salvo diversa disposizione di legge; va applicata alla natura del credito salvo norme speciali

  • art. 2953 c.c.

    La disciplina della "actio judicati" estende la prescrizione decennale ai diritti oggetto di titolo giudiziale divenuto definitivo; non si applica invece per trasformare la prescrizione di atti amministrativi non giudiziari (es. cartella) in prescrizione decennale

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo di cassazione relativo al termine quinquennale invocato per alcune fattispecie tributarie; la corretta applicazione richiede valutazione della natura del credito

  • legge n. 335/1995, art. 3, comma 9

    Prevede il termine di prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali, distinto dalla prescrizione ordinaria decennale

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Richiamato nella giurisprudenza citata (Sezioni Unite) come norma che stabilisce il termine per proporre opposizione a cartella di pagamento; la scadenza del termine produce decadenza dall'impugnazione ma non converte automaticamente il termine prescrizionale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma in relazione alla quale era stato dedotto un motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme), richiamata nella ricostruzione degli atti

  • Sentenza Sezioni Unite n. 23397/2016

    la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento ... produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve ... in quello ordinario ... Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo

    Giurisprudenza consolidata che chiarisce che la mancata impugnazione della cartella non converte il termine prescrizionale breve dei contributi in quello ordinario; la prescrizione resta determinata dalla natura del credito salvo formazione di titolo giudiziale

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto dinanzi alla Corte di cassazione è ammissibile quando esista un contrasto fra la rappresentazione dei fatti nella decisione e gli atti/documenti processuali (svista percettiva), specialmente se riguarda l'omissione di un "capo" della domanda
  • La prescrizione va determinata in base alla natura del credito (previdenziale vs erariale) e alle norme speciali che possono stabilire termini diversi dalla prescrizione ordinaria decennale
  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento produce la decadenza dall'impugnazione ma non converte automaticamente la prescrizione breve prevista per alcuni crediti (es. contributi previdenziali) in prescrizione decennale: tale conversione opera soltanto con titolo giudiziale divenuto definitivo
  • In presenza di più "capo" di domanda (es. cartelle per tributi erariali e contributi previdenziali) il giudice d'appello o di legittimità deve pronunciarsi separatamente sui diversi capi; l'omissione può giustificare la revocazione e il rinvio per nuovo esame
  • Nelle situazioni analoghe è opportuno verificare e documentare con precisione l'oggetto del giudizio nei diversi gradi e, se necessario, procedere a impugnazioni o richieste di chiarimento/integrazione per evitare omissioni che possano pregiudicare i diritti dell'ente creditore

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