Cassazione Penale, Sentenza n. 10445/2026 del 18/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza d'appello del 21/05/2024 che confermava la responsabilità di Caruso per numerosi furti aggravati di energia elettrica e, in parte, per il delitto associativo. Il ricorrente ha dedotto plurime censure: errata qualificazione dei fatti (richiesta di riqualificazione in frode informatica ex art. 640 ter c.p.), vizi nel calcolo della prescrizione (art. 157 c.p.) con ricadute su più capi, errata applicazione o mancanza di motivazione in relazione alle aggravanti (art. 625 n.5 e art. 61 n.7 c.p.) e alle attenuanti (art. 62 n.4 c.p.), errori nella determinazione della pena e mancata considerazione della continuazione (art. 81 c.p.). Il ricorrente ha chiesto l'annullamento o la rideterminazione della pena e/o la declaratoria di prescrizione per alcuni capi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre un nuovo ricorso perché, prima della rimessione in termini concessa dalla Corte d'appello, un precedente ricorso per cassazione proposto dal difensore era già stato deciso da questa Corte (sentenza del 15/04/2025) esaurendo il potere decisorio sul gravame. La Corte ha motivato che il rimedio della restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) non può riaprire un potere di impugnazione già consumato da una pronuncia definitiva sull'impugnazione stessa; conseguentemente le censure di merito non sono state esaminate. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il rimedio della restituzione nel termine è uno strumento straordinario volto a ripristinare la possibilità di impugnare quando il diritto non sia stato esercitato per causa non imputabile; non è idoneo a rimuovere la preclusione derivante dalla consumazione del potere di impugnazione già deciso.
Richiamato dal ricorrente per profili di prescrizione relativi a vari capi; la questione è stata esposta ma non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Aggravante per concorso di tre o più persone; il ricorrente ha contestato il conteggio dei concorrenti (inclusione di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o di soggetti assolti). La Corte di Cassazione non ha deciso il merito di tale questione, essendo il ricorso inammissibile.
Aggravante per danno di rilevante entità patrimoniale; la Corte d'appello aveva applicato tale aggravante per alcuni capi mentre nel giudizio di primo grado era stata esclusa per altri, dando luogo a contestazioni di contraddittorietà sollevate dal ricorrente. Anche questa critica non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione.
Norma sulla frode informatica: la Corte d'appello aveva escluso la riqualificazione dei furti in frode informatica perché le condotte accertate erano consistite nella materiale alterazione dei contatori diretta all'impossessamento dell'energia, escludendo lo schema tipico della truffa o della frode informatica. Tale valutazione era già stata ritenuta non meritevole di accoglimento nel precedente esame di legittimità.
Attenuante del danno di speciale tenuità: il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione motiva per numerosi capi, ma la Cassazione non ha esaminato la questione per inammissibilità del ricorso.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Norma che consente l'assoluzione quando emerge l'evidenza della prova dell'innocenza; la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta difensiva affermando l'assenza di tale evidenza.
Principio della continuazione dei reati: il ricorrente sosteneva che i furti siano reati istantanei suscettibili di prescrizione per gli antecedenti, richiedendo la ricalcolazione della pena; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità.
Norma che disciplina l'effetto dell'inammissibilità sull'obbligo di rifondere le spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e di ragionevole durata del processo a supporto della regola sulla consumazione del potere di impugnazione.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato assieme all'art. 111 Cost. per sottolineare l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'inammissibilità di duplicazioni illimitate delle impugnazioni.
Massime di principio
- Il diritto di impugnazione è unitario: quando un'impugnazione è stata proposta da un difensore legittimato e la Corte si è già pronunciata in merito, il potere di impugnare quella stessa sentenza si considera consumato e non può essere riaperto mediante una successiva restituzione in termini.
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. è uno strumento di tutela straordinaria volto a ripristinare un diritto non esercitato per causa non imputabile; non può invece essere utilizzata per superare la preclusione derivante da una decisione già pronunciata sull'impugnazione.
- La mancata o irregolare notifica della sentenza al soggetto processuale impedisce il decorso del termine per l'impugnazione, ma non annulla gli effetti già prodotti dall'esercizio e dalla decisione sull'impugnazione proposta da un difensore legittimato se tale decisione è stata definita nel merito.
- Quando si agisce in Cassazione dopo che un precedente ricorso è già stato deciso, è essenziale verificare preliminarmente se il potere decisionale sulla stessa impugnazione è già stato esaurito; in tal caso le questioni di merito saranno inammissibili per preclusione.
- Per evitare la preclusione è opportuno che l'imputato controlli tempestivamente la regolarità delle notifiche e, se possibile, coordini i ricorsi con i propri difensori, dato che l'esercizio dell'impugnazione da parte di un difensore legittimato può consumare il potere di impugnazione anche se l'imputato non ha personalmente ricevuto immediata conoscenza della sentenza.
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