Cassazione Civile, Ordinanza n. 09222/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un Comune otteneva decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese sostenute per porre in sicurezza un muro di confine situato tra le proprietà di tre soggetti. Uno degli ingiunti proponeva opposizione e, in primo grado, il tribunale riteneva congrua la spesa documentata dal Comune e imputava la situazione di degrado esclusivamente a uno dei proprietari, condannandolo anche a tenere indenne gli altri due proprietari. La corte d'appello confermava integralmente la decisione. In Cassazione il proprietario condannato deduceva: 1) travisamento della documentazione e dei motivi di appello, nonché violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la CTU e la documentazione di spesa; 2) omessa pronuncia e ulteriori violazioni degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., insistendo sul fatto che le spese avrebbero giovato non solo ai destinatari dell'ingiunzione ma anche al bene pubblico comunale; 3) irritualità, improponibilità e tardività della domanda di manleva proposta dagli altri due proprietari, per asserita violazione degli artt. 99, 101, 112 e 183 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la domanda di manleva non era tardiva, poiché era già stata esplicitamente menzionata negli atti di opposizione e risultava comunque connessa alla medesima vicenda sostanziale, senza pregiudizio per il contraddittorio o allungamento ingiustificato dei tempi processuali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure sostanzialmente miravano a rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria.
La dedotta violazione è stata ritenuta strumentale a contestare l'apprezzamento delle prove, non ammissibile in cassazione nei limiti prospettati.
Non è consentito trasformare il vizio di violazione della norma sulla valutazione delle prove in una rivalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
La doglianza sul difetto di motivazione è stata respinta perché le censure non evidenziavano un vero vizio di legittimità, ma una contestazione del convincimento del giudice di merito.
La Corte ha ritenuto che la domanda di manleva fosse stata effettivamente esaminata e che non vi fosse omessa pronuncia.
Invocato dal ricorrente per contestare la domanda di garanzia, ma senza successo, perché la domanda era connessa alla vicenda già introdotta in giudizio.
Richiamato in relazione al contraddittorio, ma la Corte ha escluso che la domanda di manleva avesse compromesso le difese della controparte.
La Corte ha affermato che la modificazione o precisazione della domanda è ammissibile se connessa alla vicenda sostanziale e non lesiva delle difese avversarie.
Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante censure rivolte alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di appello, salvo i limiti propri del ricorso per cassazione.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, poiché la scelta e la ponderazione delle prove rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
- La domanda di garanzia o di manleva non è tardiva quando risulti già prospettata, anche solo in forma esplicita e iniziale, nell'atto introduttivo o comunque sia strettamente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza pregiudicare il diritto di difesa delle altre parti.
- Non sussiste omessa pronuncia se la questione dedotta è stata esaminata dal giudice del merito, anche solo attraverso la conferma della coerenza della domanda rispetto al quadro processuale complessivo.
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