Cassazione Penale, Sentenza n. 36866/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 aprile 2026, aveva respinto il riesame contro il provvedimento del GIP che applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per maltrattamenti, estorsione aggravata e tentata rapina aggravata. Con un unico motivo, la difesa ha contestato la gravità indiziaria relativa alla tentata rapina: la violenza esercitata contro la madre sarebbe stata diretta a sbloccare, tramite l’app bancaria installata sul telefono di lei, la carta di credito dell’indagato, e non ad appropriarsi del telefono come bene materiale; secondo la difesa sarebbe quindi mancato il dolo specifico di profitto, poiché l’agente mirava a conseguire un’utilità personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo è manifestamente infondato. Ha rilevato che non era contestato che il telefono appartenesse alla madre e che l’indagato avesse usato violenza per impossessarsene. Il profitto richiesto per la rapina può consistere in qualsiasi utilità o soddisfazione che l’agente si proponga di conseguire mediante la sottrazione, anche non immediatamente. Nel caso concreto, impossessarsi del telefono per sbloccare la carta e poter effettuare prelievi senza il controllo materno costituiva un’utilità economica e un ingiusto profitto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia sottraendola a chi la detiene.
Il profitto della rapina non è limitato all’acquisizione del bene materiale sottratto: può consistere in qualsiasi utilità che l’agente intenda ottenere mediante la sottrazione. L’accesso alla carta di credito tramite il telefono altrui, così da effettuare prelievi sottraendosi al controllo della detentrice, integra tale finalità.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1– ter, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; il testo non ne espone ulteriori criteri interpretativi.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non immediata o meramente morale, che l’agente si proponga di conseguire attraverso la sottrazione del bene a chi lo detiene.
- Integra la finalità di profitto l’impossessamento violento del telefono altrui allo scopo di usare un’applicazione bancaria per sbloccare una carta di credito e compiere prelievi senza il controllo della persona che detiene il telefono.
Come è indicizzato
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