Cassazione Penale, Ordinanza n. 24256/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione, proposta in sede esecutiva ai sensi degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., tra più sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento. Sosteneva, in sostanza, che i reati giudicati in quei procedimenti dovessero essere unificati sotto un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però rilevato che i reati presupposti non erano omogenei sul piano esecutivo, presentavano un lungo intervallo temporale, solo una parziale omogeneità e nessun elemento idoneo a dimostrare una preordinazione originaria. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando la continuazione viene invocata per una pluralità di reati collegati ad ambienti o organizzazioni mafiose, è necessaria una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione. Poiché gli indici valorizzabili dalla giurisprudenza non risultavano sufficienti a dimostrare che i successivi reati fossero stati programmati sin dall'origine, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza che aveva negato il riconoscimento della continuazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito della Corte di appello, che escludeva la continuazione tra i reati indicati, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Il vincolo della continuazione richiede un medesimo disegno criminoso originario e non può essere riconosciuto in presenza di reati solo parzialmente omogenei o frutto di determinazioni estemporanee.
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
In esecuzione il giudice deve verificare concretamente se i diversi reati siano stati programmati sin dall'inizio nelle loro linee essenziali.
condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa di concreti indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente il mero richiamo a un generico collegamento tra i fatti.
- Gli indici rilevanti ai fini della continuazione sono l'omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini di vita; la loro presenza parziale non basta se i reati successivi risultano frutto di decisioni autonome ed estemporanee.
- Quando la continuazione è invocata per reati collegati ad organizzazioni mafiose, occorre un accertamento specifico sulla natura e operatività dei sodalizi, sulla loro continuità nel tempo e sull'unitarietà del momento deliberativo.
- In sede di legittimità, la mancata dimostrazione dei presupposti della continuazione conduce all'inammissibilità del ricorso e alle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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