Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22993/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione a associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). I motivi principali: (1) vizio di notifiche e nullità per presunta erronea dichiarazione di irreperibilità dell'indagato (art. 127, 128, 159 c.p.p.); (2) genericità dell'appello del pubblico ministero circa le esigenze cautelari e conseguente inammissibilità; (3) vizio di motivazione e mancata valutazione della documentazione difensiva che dimostrerebbe la cessazione del ruolo associativo e l'assenza di esigenze cautelari attuali, con richiamo alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità di valutare il "tempo silente" (art. 275 c.p.p. e art. 275, comma 1-bis); (4) censure sulla valutazione probatoria delle intercettazioni e sulla configurabilità della condotta di gestione delle "mesate".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della nullità, l'erronea indicazione di irreperibilità perché l'indagato era presente alla prima udienza e quindi non ha subito pregiudizio nella conoscenza delle date processuali. Ha dichiarato infondati i rilievi sulla genericità dell'appello e sulla motivazione: il Tribunale del riesame ha correttamente ricostruito, con valutazione degli indizi, un ruolo di rilievo del Verdoliva nel clan (uomo di fiducia del capo, incaricato di erogare le "mesate"), motivando adeguatamente la rinnovata misura cautelare e ravvisando elementi che dimostravano la persistenza del vincolo associativo anche in tempi recenti (contatti fino al 2025; festeggiamenti alla scarcerazione). Le censure basate sulla diversa interpretazione delle intercettazioni sono state ritenute sindacabili solo nel merito e quindi inammissibili in sede di legittimità. Un motivo in parte qualificato come tentativo di rinnovare valutazioni di merito è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale contestata: la Corte non entra nel merito della condanna ma dà rilievo alla valutazione del ruolo dell'indagato nel contesto associativo ai fini delle esigenze cautelari

  • art. 310 c.p.p.

    Regola l'appello avverso le ordinanze GIP; utilizzata per inquadrare l'appello della Procura al Tribunale del riesame

  • art. 128 c.p.p.

    Norma sulle notifiche: richiamata nella discussione sulle modalità di comunicazione dell'udienza e sullo stato di irreperibilità

  • art. 159 c.p.p.

    Regola i presupposti per dichiarare irreperibile una persona ai fini della notifica: la Corte ha ritenuto che l'erronea indicazione di irreperibilità fosse priva di pregiudizio perché l'indagato era presente all'udienza

  • art. 179 c.p.p.

    Norma richiamata nei motivi nuovi relativi a notifiche e notifica dell'appello; posta a sostegno della censura procedurale

  • art. 275 c.p.p., comma 3

    Riguarda la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei delitti di criminalità organizzata: la Corte conferma la corretta applicazione della presunzione da parte del Tribunale del riesame, valorizzando gli elementi indiziari contrari alla dissociazione

  • art. 275 c.p.p., comma 1-bis

    Richiama l'onere di valutare l'attualità delle esigenze cautelari; la Corte osserva che il Tribunale ha esaminato la questione e ha ritenuto persistenti i contatti e i legami

  • art. 127 c.p.p.

    Norme sulle comunicazioni dell'udienza: richiamata nelle censure difensive ma la Corte non ha ritenuto il vizio idoneo a nullificare il provvedimento

  • art. 391-ter c.p.

    Richiamata in relazione ad archiviazioni di precedenti contestazioni; valutata dal Tribunale nel quadro complessivo della personalità criminale dell'indagato

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte la richiama per delimitare i limiti del sindacato di legittimità (divieto di riesame del merito)

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata nei confronti del ricorrente

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione

Massime di principio

  • La presenza alla prima udienza neutralizza, di regola, vizi formali sulla dichiarazione di irreperibilità: l'assenza di pregiudizio concreto alla partecipazione è decisiva per non dichiarare la nullità del provvedimento
  • In materia cautelare per reati di criminalità organizzata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) ha forte rilievo; la difesa deve fornire prove concrete e recenti per superarla (dissociazione documentata, prova di inattività o vita pubblica e stabile alternativa)
  • Il riesame può ribaltare la valutazione del GIP quando ritiene che dagli indizi emerga un ruolo più rilevante dell'indagato nell'associazione: la valutazione degli indizi è rimessa al giudice di merito e ben motivata può giustificare la custodia
  • In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie (es. interpretazione delle intercettazioni): le censure su valutazioni fattuali sono ammissibili solo se denotano manifesta illogicità o violazione del principio di motivazione
  • Per contestare la trascrizione o l'interpretazione di intercettazioni, la difesa ha l'onere di provare l'erroneità in modo concreto; semplici contestazioni interpretative non superano il controllo di legittimità
  • La genericità di un atto di impugnazione non è sufficiente se esso incide su una specifica valutazione (per es. ruolo dell'indagato): va valutato il contenuto reale dell'appello rispetto alla decisione impugnata
  • Documentazione attestante lavoro e cambiamento di vita può essere determinante solo se aggiornata e idonea a dimostrare la reale e stabile cessazione dei rapporti con l'associazione; elementi episodici o datati hanno scarso potere dissociativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.