Cassazione Penale, Sentenza n. 10053/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 23/10/2023 in materia di disciplina dei rifiuti. L'appellante deduceva che l'atto di impugnazione, presentato telematicamente e comprensivo della nomina del difensore e dell'indicazione della residenza, era stato trasmesso dal Tribunale di Brindisi alla Corte di appello privo degli allegati per un disservizio tecnico; perciò la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità del gravame per mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter). In secondo luogo l'appellante sosteneva che la previsione della nomina o dell'elezione di domicilio dovesse essere interpretata alla luce dell'art. 581 comma 1-quater e non potesse determinare l'inammissibilità nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando l'ordinanza di inammissibilità della Corte di appello. Motivi principali: 1) la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui è iniziato il termine per proporre l'appello (tempus regit actum) e, perciò, l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, si applicava all'atto di gravame; 2) la nomina del difensore non equivale ontologicamente alla dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dalla norma; 3) l'appellante non ha fornito prova convincente dell'effettivo inoltro agli atti degli allegati tramite il portale; 4) la successiva abrogazione del comma 1-ter ad opera della legge n. 114/2024 non ha rilevanza retroattiva rispetto agli atti compiuti precedentemente; 5) l'art. 581, comma 1-quater, è norma distinta e applicabile solo nelle ipotesi tassative indicate (processo celebrato in absentia), non estensibile al caso. Condanna dell'appellante alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
All'atto di impugnazione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio; la disposizione si applica se era vigente quando è iniziato il termine per proporre l'appello (tempus regit actum).
Disciplina distinta prevista per il processo celebrato in absentia; non è estendibile per analogia a fattispecie diverse da quelle tassativamente indicate.
abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581, in vigore dal 25/08/2024
L'abrogazione intervenuta dopo la proposizione del gravame non incide sulla validità degli atti già compiuti: si applica la regola temporale secondo cui la disciplina vigente al momento dell'atto regola la sua validità.
Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Quando la legge richiede l'allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione, l'assenza di tale documento determina l'inammissibilità dell'appello; la nomina del difensore non sostituisce tale obbligo.
- La disciplina processuale applicabile è quella vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto (tempus regit actum); una successiva abrogazione non ha efficacia retroattiva in mancanza di disposizioni intertemporali.
- Le deduzioni circa disservizi telematici o mancati inoltri da parte della cancelleria devono essere provate dall'attore che le invoca; la mera affermazione senza prova è insufficiente a sanare vizi formali che comportano inammissibilità.
- Le norme che disciplinano ipotesi particolari (es. art. 581, comma 1-quater per i processi celebrati in absentia) non si applicano per analogia a fattispecie diverse se la norma è tassativa.
- Il rischio di inammissibilità può comportare anche condanne per spese e sanzioni (cfr. art. 616 c.p.p.); è quindi prudente rispettare rigorosamente i requisiti formali richiesti per l'impugnazione e conservare evidenze di deposito e invio telematico/PEC.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10004/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10006/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10007/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →