Cassazione Penale, Ordinanza n. 15526/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, poi riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, per avere detenuto 619,69 grammi di Butirrolattone (GBL), sostanza inserita in tabella VII. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione sulla finalità di spaccio, sostenendo che mancasse prova della destinazione della sostanza alla cessione; 2) erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità; 3) erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. e contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. In memoria la difesa ha insistito per l'accoglimento richiamando una missiva dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla destinazione della sostanza a fini di spaccio investisse una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sorretta da motivazione congrua; ha osservato che la Corte territoriale aveva valorizzato il quantitativo sequestrato, idoneo a ricavare centinaia di dosi, rendendo inverosimile l'uso personale allegato dall'imputato. Quanto alla lieve entità, ha condiviso il giudizio di merito fondato sul rilevante dato ponderale e sulla conseguente capacità di diffusione sul mercato, incompatibili con la minima offensività. In ordine alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente la motivazione che aveva dato rilievo alla gravità del fatto, richiamando il principio secondo cui il giudice può basarsi anche su un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La detenzione di una rilevante quantità di sostanza stupefacente, idonea a ricavare centinaia di dosi, può essere ritenuta finalizzata allo spaccio sulla base della valutazione complessiva del fatto e delle risultanze probatorie di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità va esclusa quando il notevole quantitativo e la capacità di diffusione sul mercato escludano la minima offensività del fatto.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione sulla gravità del fatto; non occorre la disamina di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma.
art. 309/90
La sostanza detenuta era qualificata come sostanza stupefacente tabellata (GBL, tabella VII) ai fini dell'applicazione della disciplina penale in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito sulla finalità della detenzione di sostanze stupefacenti quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e logicamente coerente.
- La detenzione di un quantitativo elevato di stupefacente, tale da consentire il confezionamento di numerose dosi, costituisce indice significativo della destinazione allo spaccio e può rendere implausibile l'allegazione di uso personale.
- La lieve entità del fatto va esclusa quando il dato ponderale e le modalità concrete della condotta esprimano una rilevante capacità diffusiva sul mercato, incompatibile con la minima offensività.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua un elemento ritenuto prevalente, come la gravità del fatto; non è necessaria una confutazione analitica di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- La mera richiesta difensiva di diversa lettura delle prove non integra un vizio deducibile in cassazione, se il giudice di merito ha motivato in modo non manifestamente illogico.
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