Cassazione Penale, Sentenza n. 11920/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 24/11/2020 della Corte d\'Appello di Bologna, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Donini e Grassi contestavano valutazioni e qualificazioni giuridiche (Donini deduce la mancata ricognizione dell\'ipotesi di cui all\'art. 648, comma 2, c.p.; Grassi lamenta violazione dell\'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione).
La decisione
Per Donini, il ricorso è stato annullato senza rinvio per estinzione del reato a causa della morte dell\'imputato (art. 150 c.p.), con annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell\'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p. Per Grassi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile (art. 616 c.p.p.) perché la censura relativa all\'art. 192 c.p.p. non è proponibile in Cassazione come semplice violazione di legge e il motivo risultava generico e ripetitivo; condanna alle spese e ordine di versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La morte dell\'imputato estingue il reato; conseguentemente il giudizio di legittimità annulla la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Il Collegio ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in presenza dell\'estinzione del reato, conformemente a questa norma procedurale.
La Corte ribadisce che la presunta violazione dell\'art. 192 c.p.p. (sulla motivazione) non può essere dedotta in Cassazione come mera violazione di legge; rilevabile solo nei termini previsti dall\'art. 606, lett. e), come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati.
Richiamata per chiarire i limiti entro cui possono essere dedotti i vizi di motivazione in Cassazione (lett. e: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
Norma applicata per dichiarare l\'inammissibilità del ricorso di Cassazione presentato da Grassi quando i motivi sono generici e non consentono il sindacato di legittimità.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Procedura seguita: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale citata.
Massime di principio
- La morte dell\'imputato estingue il reato e determina l\'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: in tali casi il procedimento di Cassazione si conclude con la declaratoria di estinzione e non con la riforma del merito.
- In Cassazione non è possibile trasformare una contestazione formale dell\'art. 192 c.p.p. in una generica doglianza: i vizi di motivazione devono essere esposti con precisione e devono emergere dal testo della sentenza impugnata o da atti specificamente indicati.
- I motivi ripetitivi, generici o privi di un'indicazione puntuale delle omissioni argomentative sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
- Per far valere la mancata applicazione di una specifica fattispecie di reato (es. art. 648, comma 2 c.p.) è necessario indicare con chiarezza gli elementi di fatto non valutati o valutati erroneamente dalla corte di merito e collegarli alle norme applicabili: la mera deduzione astratta non è sufficiente in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11771/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11773/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11774/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11776/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11777/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →