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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28818/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'interessato impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare contro il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata per un fatto qualificato come tentato omicidio. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 310 c.p.p., sostenendo che il quadro cautelare si era attenuato per effetto di condotte successive: offerta risarcitoria alla persona offesa, ammissione dei fatti, tentativo di riconciliazione, assenza di futilità e premeditazione, proporzionalità della misura e disponibilità di un domicilio idoneo, anche con controllo elettronico. Il tribunale aveva invece ritenuto irrilevante l'offerta risarcitoria perché sostenuta economicamente da familiari e non dall'imputato, e aveva valorizzato il disvalore della condotta come indice di incapacità di autocontrollo. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che tali elementi non potevano essere svalutati in modo apodittico, e ha disposto nuovo esame della richiesta cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. Ha ritenuto non logica né giuridicamente corretta la motivazione con cui il giudice cautelare aveva escluso ogni rilievo all'offerta risarcitoria perché proveniente da risorse di terzi, osservando che essa resta riferibile all'imputato se da lui conosciuta e fatta propria. Ha inoltre censurato la svalutazione delle ammissioni, del tentativo di riconciliazione e della disponibilità di un domicilio lontano dalla persona offesa, rilevando che tali dati vanno comunque valutati nella verifica dell'adeguatezza di una misura meno afflittiva. Il tribunale dovrà quindi riesaminare esigenze cautelari e scelta della misura, in piena libertà di merito, sanando le incoerenze motivazionali rilevate.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    È richiamato come parametro delle esigenze cautelari; la loro attenuazione va valutata considerando anche le condotte sopravvenute dell'indagato.

  • art. 310 c.p.p.

    È richiamato quale base del ricorso avverso l'ordinanza cautelare.

  • art. 299 c.p.p.

    La domanda di modifica/attenuazione della misura cautelare impone una valutazione attuale delle esigenze cautelari, non essendo decisivo il solo decorso del tempo.

  • art. 62, primo comma, n. 6 c.p.

    Si ribadisce che il risarcimento parziale non integra di per sé l'attenuante; tuttavia la nozione di risarcimento può ricomprendere anche quello effettuato da terzi se fatto proprio dall'imputato.

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Viene indicato quale norma sulla competenza del giudice del rinvio dopo l'annullamento.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di richiesta di sostituzione o attenuazione della misura cautelare, il giudice deve valutare in modo concreto e attuale tutti gli elementi sopravvenuti potenzialmente rilevanti per le esigenze cautelari, inclusi comportamenti riparatori, ammissioni e mutamenti dell'atteggiamento dell'indagato verso la persona offesa.
  • L'offerta risarcitoria non può essere automaticamente svalutata ai fini cautelari perché finanziata da terzi: se proviene dall'imputato e questi ne ha consapevolezza e la fa propria, essa resta a lui riferibile e deve essere apprezzata nel complesso della valutazione cautelare.
  • Le ammissioni dei fatti e i segnali di resipiscenza non eliminano da soli il disvalore del fatto, ma non possono essere ignorati quando il giudice deve verificare se una misura meno afflittiva sia ormai adeguata.
  • La valutazione dell'idoneità del braccialetto elettronico o di un domicilio alternativo non può essere apodittica: deve confrontarsi con le concrete condotte successive dell'indagato e con la distanza della nuova collocazione dalla persona offesa.
  • Nel procedimento ex art. 299 c.p.p. il semplice decorso del tempo non basta a modificare le esigenze cautelari, ma i fatti sopravvenuti che denotano una diversa personalità o minore pericolosità devono essere esaminati e motivati in modo specifico.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliariObbligo di firma

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