Cassazione Penale, Ordinanza n. 12816/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di un imputato per un fatto commesso ad Anagni il 24 agosto 2021, qualificato come furto aggravato con recidiva. Nel ricorso per cassazione, l'interessato ha proposto un unico motivo articolato in più censure: (1) ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'appropriazione indebita e non al furto, perché il bene era nella sua disponibilità per essere trasportato; (2) ha dedotto l'insussistenza delle aggravanti contestate, relative al numero delle persone che avrebbero coadiuvato la commissione del fatto e alla gravità del danno arrecato alla persona offesa; (3) ha contestato la recidiva ritenuta in sentenza, assumendo che mancassero i presupposti per applicarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e non consentite in sede di legittimità le doglianze sulla riqualificazione del fatto e sulle aggravanti, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto generica e manifestamente infondata la censura sulla recidiva, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato congruamente sulla base dei precedenti penali dell'imputato e della loro significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della recidiva contestata e ritenuta; la Corte ne conferma l'applicazione alla luce dei precedenti penali dell'imputato.
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato.
richiamato come aggravante contestata e confermata nei giudizi di merito.
norma incriminatrice del furto, ritenuta corretta dai giudici di merito e non rivedibile in cassazione sulla base di censure meramente rivalutative.
richiamato come aggravante del furto; la Corte non ravvisa vizi nella sua applicazione.
implicitamente applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non accompagnate da specifiche critiche alla motivazione impugnata.
- La qualificazione del fatto come furto, piuttosto che come appropriazione indebita, va valutata in base alla relazione del soggetto con la cosa al momento dell'impossessamento; se il bene è affidato per il mero trasporto e il soggetto se ne impossessa uti dominus, la ricostruzione può ricadere nel furto e non nell'appropriazione indebita.
- Le censure sulle aggravanti sono inammissibili quando si limitano a contestare gli accertamenti di fatto compiuti nei precedenti gradi senza evidenziare un vero vizio logico o giuridico della motivazione.
- La recidiva può essere mantenuta quando la sentenza dia conto, con motivazione non illogica, della pluralità dei precedenti penali e della loro concreta significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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