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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33634/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, censura la sentenza per omessa traduzione degli atti e per mancata assistenza di un interprete nel giudizio di appello, lamentando la violazione degli artt. 109 e 143 c.p.p., degli art. 6, comma 3 lett. a) CEDU, art. 14, comma 3 lett. a) del Patto ICCPR, nonché degli artt. 111 e 117 Cost., con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa traduzione della sentenza di appello nella lingua nota all'imputato non determina automaticamente la nullità dell'atto, salvo elementi specifici che dimostrino un pregiudizio alla completa esplicazione del diritto di difesa. Ha inoltre precisato che la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza di primo grado può essere eccepita soltanto dall'imputato personalmente (imputato alloglotta) e non dal difensore; nella specie l'eccezione è stata proposta dal difensore, pertanto è inammissibile. Quanto alla sentenza di appello, la mancata traduzione è qualificata come un adempimento materiale successivo non invalida la decisione e, se la traduzione è richiesta o disposta, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua comprensibile, consentendo la regolarizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale del fatto storico (traffico di sostanze stupefacenti): utilizzata per definire il reato contestato all'imputato

  • art. 109 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai diritti dell'imputato in procedimento penale e al diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto che la sua violazione fosse provata in modo da determinare nullità

  • art. 143 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di traduzione della sentenza per l'imputato alloglotta; la Corte ha ricordato che l'impugnazione della violazione spetta all'imputato personalmente

  • art. 6, comma 3 lett. a) CEDU

    Diritto a un equo processo e a essere informato nella lingua che si conosce; usato dalla difesa per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione non integri automaticamente nullità senza prova di pregiudizio

  • art. 14, comma 3 lett. a) Patto ICCPR

    Equivalente internazionale del diritto all'informazione e alla difesa; invocato dalla difesa ma non ritenuto determinante senza specifico elemento di pregiudizio

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; la Corte ne valorizza la tutela ma richiede prova del pregiudizio per dichiarare nullità

  • art. 117 Cost.

    Riferimento alla conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali; la Corte valuta l'esigenza di bilanciamento tra obblighi internazionali e norme processuali interne

  • art. 613 c.p.p. (modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103)

    Modifica rilevante perché ha inciso sulla facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; la Corte ne trae argomento per escludere che la mancata traduzione dell'appello determini di per sé nullità

  • art. 571 c.p.p.

    Regola i termini e la legittimazione ad appellare; correlata all'obbligo di traduzione della sentenza di primo grado e al diritto dell'imputato alloglotta di proporre appello

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; applicata alla condanna del ricorrente per le spese processuali

Massime di principio

  • L'omessa traduzione della sentenza di appello nella lingua nota all'imputato non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa
  • La mancata traduzione della sentenza di primo grado può essere eccepita solo dall'imputato personalmente (imputato alloglotta), non dal solo difensore
  • Se la traduzione è richiesta o disposta, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione è stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua comprensibile, consentendo la regolarizzazione
  • L'assenza di un interprete o di traduzione è un elemento serio ma, senza prova di pregiudizio processuale concreto, non basta a ottenere l'annullamento della decisione
  • In situazioni analoghe è consigliabile richiedere formalmente la traduzione o l'interprete il prima possibile, documentare l'eventuale pregiudizio e chiedere la sospensione o la riapertura dei termini per impugnare qualora la traduzione non sia stata fornita

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