Cassazione Civile, Ordinanza n. 12300/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (depositario)
La controversia
La controversia riguarda un'imbarcazione lasciata presso un porticciolo turistico e i corrispettivi dovuti per ormeggio e custodia. La società gestore del porto ha agito per ottenere il pagamento dei canoni maturati per più annualità, sostenendo di avere diritto anche alla ritenzione del natante a garanzia del proprio credito. Il proprietario ha contestato la pretesa, assumendo che la società si fosse opposta alla riconsegna del bene fin dal 2010, e ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti dall'imbarcazione, oltre a promuovere un autonomo giudizio per la restituzione del natante e per i pregiudizi derivati dal suo deterioramento. In primo grado sono state rigettate le richieste istruttorie del proprietario e la CTU, ed è stato riconosciuto il diritto di ritenzione della società, con condanna al pagamento dei canoni fino all'effettivo ritiro del bene; la domanda risarcitoria è stata respinta. In appello il proprietario ha dedotto: l'erronea utilizzazione del contratto di ormeggio del 2004 per mancata verificazione della sottoscrizione; l'erronea valorizzazione della fattura del 2014; il mancato esame di prove testimoniali decisive e la mancata rinnovazione istruttoria; l'omesso accoglimento della CTU per quantificare i danni e il fermo tecnico. La Corte d'appello ha rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha riproposto quattro motivi: violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per il diniego delle prove; violazione delle norme sulla verificazione e sulla prova documentale in relazione al contratto e alla fattura; violazione degli obblighi di custodia e diligenza per il rigetto della domanda risarcitoria; ultrapetizione per avere la condanna riguardato somme maturate oltre il periodo originariamente indicato, sino al ritiro dell'imbarcazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto, rilevando che il ricorso non rispettava l'onere di specificità e autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; che le censure sul contratto e sulla fattura non si confrontavano con il giudicato esterno già formatosi sulla validità del rapporto e sul canone annuo; che il rigetto della domanda risarcitoria era stato motivato sulla base dell'assenza di prova del preteso impedimento all'accesso al bene e della mancanza di nesso causale tra condotta della depositaria e danni; e che non vi era ultrapetizione, poiché la domanda riconvenzionale comprendeva espressamente i corrispettivi maturati fino al ritiro dell'imbarcazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e la localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda; non è sufficiente un generico rinvio al fascicolo di merito.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere specificamente individuabili mediante i riferimenti forniti dal ricorrente.
In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti richiamati dalla Corte.
Richiamato in tema di contestazione della sottoscrizione di scrittura privata e conseguenze processuali.
Invocato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice abbia pronunciato oltre la domanda, perché la riconvenzionale copriva l'intero periodo fino al ritiro.
Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale istruttorio.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, sia sulle istanze istruttorie sia sul danno dedotto in riconvenzionale.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul diniego delle prove, ma non determinante nella decisione.
Norma invocata sugli obblighi di custodia del depositario.
Norma invocata sugli obblighi del depositario e sulla diligenza nella custodia.
Riconosce il diritto di ritenzione del depositario o di chi ha eseguito prestazioni di conservazione/custodia a garanzia del credito.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Citata come norma modificativa dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di errores in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di specificare e localizzare gli atti e i documenti rilevanti; il giudice di legittimità non può supplire alle carenze dell'atto con ricerche autonome nel fascicolo di merito.
- La censura sull'omesso esame di prove testimoniali o documentali richiede la puntuale indicazione del loro contenuto e della loro decisività; una mera riproposizione delle difese già svolte in appello è inidonea.
- Quando sul medesimo rapporto si sia formato un giudicato esterno sulla validità del contratto e sulla misura del corrispettivo, tale accertamento preclude la nuova contestazione dell'autenticità o efficacia del titolo negoziale.
- Il diritto di ritenzione del depositario può giustificare la trattenuta del bene a garanzia del credito, senza escludere il maturare del compenso per l'attività di custodia fino all'effettiva riconsegna, se la domanda è formulata in termini comprensivi di tale periodo.
- La responsabilità per il deterioramento del bene in custodia richiede la prova del nesso causale tra condotta del depositario e danno; se il pregiudizio risulta riconducibile all'inerzia del proprietario e alla mancata manutenzione, la domanda risarcitoria va rigettata.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice liquida somme maturate in corso di causa se la domanda, anche riconvenzionale, è stata formulata in modo ampio e comprensivo del credito fino alla cessazione del rapporto o al ritiro del bene.
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