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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02041/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario tributi)

La controversia

Le contribuenti avevano impugnato dinanzi al giudice tributario avvisi di accertamento IMU e TASI per l'anno 2014 relativi a comproprietà di terreni ubicati nel Comune di Campagna e catastalmente identificati con alcune particelle. Gli atti erano stati emessi dalla società incaricata della gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi per conto del Comune. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello delle contribuenti contro la decisione di primo grado, con condanna alle spese. In sede di legittimità, le ricorrenti hanno però depositato rinuncia al ricorso, rappresentando di avere definito transattivamente la lite e il rapporto tributario con la controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalle parti e dai difensori. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Ha inoltre precisato che, essendo la controparte rimasta intimata, non vi era luogo a provvedere sulle spese. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta ritualemente prima dell'adunanza e sottoscritta nelle forme prescritte, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: non richiede l'accettazione del resistente per produrre effetti processuali e comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere regolate ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ma la loro liquidazione può anche essere omessa se la controparte è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la disposizione si applica solo alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, da interpretarsi restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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