Cassazione Civile, Ordinanza n. 02041/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
Le contribuenti avevano impugnato dinanzi al giudice tributario avvisi di accertamento IMU e TASI per l'anno 2014 relativi a comproprietà di terreni ubicati nel Comune di Campagna e catastalmente identificati con alcune particelle. Gli atti erano stati emessi dalla società incaricata della gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi per conto del Comune. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello delle contribuenti contro la decisione di primo grado, con condanna alle spese. In sede di legittimità, le ricorrenti hanno però depositato rinuncia al ricorso, rappresentando di avere definito transattivamente la lite e il rapporto tributario con la controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalle parti e dai difensori. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Ha inoltre precisato che, essendo la controparte rimasta intimata, non vi era luogo a provvedere sulle spese. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
prima dell'adunanza camerale
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima della trattazione camerale.
sottoscritta dalle parti e dai difensori
La rinuncia deve essere sottoscritta dalle parti e dai difensori per essere validamente produttiva di effetti processuali.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese
La pronuncia di estinzione può contenere una condanna alle spese a carico della parte che ha causato l'estinzione.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Il regime delle spese va coordinato con la possibilità di compensazione totale o parziale, nei limiti consentiti dalla norma.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il regime delle spese deve essere coordinato con la disciplina speciale del contenzioso tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione, perché la norma è di stretta interpretazione e riferita a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta ritualemente prima dell'adunanza e sottoscritta nelle forme prescritte, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: non richiede l'accettazione del resistente per produrre effetti processuali e comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere regolate ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ma la loro liquidazione può anche essere omessa se la controparte è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la disposizione si applica solo alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, da interpretarsi restrittivamente.
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