Cassazione Penale, Sentenza n. 37091/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello per quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che la condotta contestata (ritardo nello spostare l'auto) non possa integrare il reato di violenza privata e contestando la valutazione probatoria relativa alla delibera condominiale (20/12/2010) e agli episodi del 29/07/2010, 22/04/2011, 06/06/2011 e luglio 2013; 2) violazione di legge (artt. 610 e 392 c.p.) e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e)), poiché, secondo i ricorrenti, la prassi dei condomini di parcheggiare in corte e la convinzione di avere un diritto di parcheggio avrebbero dovuto far rientrare la condotta al più nella fattispecie dell'art. 392; 3) vizio di motivazione (art. 606 lett. e)) in relazione al concreto coinvolgimento del Mirra, deducendo che l'auto era intestata alla Minelli e quindi non poteva gravare responsabilità su Mirra; 4) violazione di legge (art. 610 c.p.) ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo della violenza o della minaccia nella condotta attribuita a Mirra.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come violenza privata ex art. 610 c.p., osservando che il mezzo idoneo a privare la vittima della libertà di azione può consistere anche nell'ostruzione sistematica dell'accesso al garage tramite parcheggio. Ha rilevato che tutti gli episodi sino al 06/06/2011 sono estinti per prescrizione (declaratoria cui gli imputati non hanno rinunciato), restando rilevante solo l'episodio del luglio 2013, in cui la persona offesa dovette attendere a lungo perché la Minelli spostasse l'auto. Ha ritenuto irrilevante la circostanza della delibera condominiale rispetto alla specifica modalità di ostruzione. Quanto al coinvolgimento di Mirra, la Corte ha ritenuto provato il concorso per plurime circostanze (chiamate al Mirra per spostare l'auto, intervento della Polizia che interloquì con Mirra, iniziativa giudiziale del Mirra sul diritto di parcheggio). I motivi di ricorso sono stati valutati come mera richiesta di diversa valutazione delle prove, contrastante con la giurisprudenza di legittimità. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte interpreta il comportamento consistente nel parcheggiare l'auto in modo da impedire l'accesso al box come idoneo a costituire la violenza privata: la violenza è qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona della libertà di determinazione e di azione.
I ricorrenti invocavano questa norma per una diversa qualificazione della condotta; la Corte ritiene tale richiamo pretestuoso perché la sistematica ostruzione dell'accesso non è compatibile con la fattispecie alternativa prospettata.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Richiamata quanto alle doglianze sui vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure come mera richiesta di diversa valutazione delle prove, non idonea a fondare il ricorso in Cassazione.
Applicato per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamati in relazione alla partecipazione al reato e al concorso di persone nel medesimo fatto; la Corte ha ritenuto provato il concorso di Mirra nel rafforzamento della condotta criminosa della Minelli.
Massime di principio
- L'ostruzione sistematica e volontaria dell'accesso a un bene (es. box/garage) può integrare il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) anche se non vi è forza fisica diretta: rileva l'idoneità del mezzo ad impedire la libertà di azione della vittima.
- La convinzione soggettiva di avere un diritto (es. diritto di parcheggio in corte condominiale) non esclude la responsabilità quando la modalità concreta del comportamento determina l'ostruzione dell'altrui libertà di accesso.
- Le doglianze che si fondano su diversa valutazione delle prove o su interpretazioni alternative dei fatti sono difficilmente ritenute ammissibili in Cassazione se non viene dimostrata una contraddittorietà, illogicità o mancanza di motivazione dalla sentenza impugnata.
- Quando parte della condotta è estinta per prescrizione, restano perseguibili solo gli episodi anteriori alla declaratoria di estinzione; la parte può rinunciare alla contestazione della prescrizione ma se ciò non avviene gli effetti prescrizionali sono applicati.
- Il concorso di più soggetti può essere desunto anche da circostanze indirette (comunicazioni telefoniche, interventi della Polizia che interloquiscono con un soggetto, atti giudiziari compiuti dal soggetto) che dimostrino un contributo all'esecuzione o al rafforzamento della condotta illecita.
- In situazioni analoghe, le difese efficaci dovrebbero mirare a dimostrare l'assenza dell'elemento materiale dell'ostruzione (durata, intensità, idoneità a privare della libertà di azione) o l'inesistenza di un nesso di partecipazione, nonché rilevare specifici vizi di motivazione o di diritto ben circostanziati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36943/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →