Cassazione Penale, Sentenza n. 28088/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la decisione di primo grado riconoscendo il reato di bancarotta semplice documentale (in luogo della originaria qualificazione di bancarotta fraudolenta documentale) in relazione al fallimento della "Officina 59 s.r.l.". Il ricorrente deduceva: (1) vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale (menzionando l'art. 546 c.p.p.), sostenendo che l'imputato non fosse consapevole della dichiarazione di fallimento, deduzione fondata sul fatto che il curatore non era riuscito a reperirlo presso gli indirizzi noti e che la società era stata cancellata dal registro delle imprese dieci mesi prima del fallimento; (2) vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis c.p., per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la bancarotta semplice documentale è reato di mera condotta fondato sull'omissione della tenuta o della consegna delle scritture contabili; la mancata produzione delle scritture prova il reato e l'onere di provare sia la regolare tenuta dei libri sia l'incolpevole impossibilità a produrli grava sull'imputato, onere che non è stato assolto dal ricorrente. L'irreperibilità al momento della convocazione del curatore non esclude la consapevolezza del fallimento e non sostituisce la prova richiesta. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato in modo sufficiente con riferimento ai precedenti penali dell'imputato (anche specifici in materia di bancarotta). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge fallimentare (art. 224 e art. 217)
Richiamano l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili; la mancata conservazione/consegna costituisce il nucleo della bancarotta semplice documentale come reato di mera condotta
Codice di procedura penale (art. 546)
Richiamato dal ricorrente nella deduzione di vizi di motivazione; la Corte non ha ritenuto tale doglianza idonea a superare la presunzione probatoria derivante dalla mancata produzione delle scritture
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il diniego sia adeguatamente motivato con un riferimento congruo agli elementi rilevanti (es. precedenti penali)
Codice di procedura penale (art. 616)
Stabilisce le conseguenze per i ricorsi inammissibili: condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, applicata nel caso concreto (€ 3.000,00)
Massime di principio
- La bancarotta semplice documentale è un reato di mera condotta: la prova è la mancata produzione delle scritture contabili; l'onere di provare la tenuta effettiva dei libri e l'incolpevole impossibilità di produrli grava sull'imputato
- L'essere irreperibile in sede di convocazione del curatore non annulla automaticamente la consapevolezza del fallimento e non sostituisce la prova della tenuta delle scritture
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina l'obbligo di tenuta delle scritture contabili né di consegnarle al curatore in caso di fallimento
- Per il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a una motivazione estesa: è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi (es. precedenti penali), purché non vi siano vere e proprie lacune logiche
- Nei ricorsi per cassazione, allegazioni generiche prive di prove documentali o fattuali sulle circostanze essenziali (es. prova che i libri fossero tenuti) risultano inadeguate a rovesciare la presunzione probatoria derivante dall'omissione
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