Cassazione Penale, Sentenza n. 34307/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 388, quarto comma, cod. pen., deducendo: 1) tardività della querela ai sensi dell'art. 124 cod. pen.; 2) illegittima revoca dell'ordinanza di rinnovazione istruttoria (riferita all'ascolto dell'avv. Militello) con riferimento agli artt. 603, comma 3, e 606, n. 2, cod. proc. pen.; 3) carenza di motivazione analitica ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen.; 4) errato rigetto della richiesta di riconoscimento del beneficio della non menzione (art. 131-bis e 175 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (1: manifestamente infondato, termine per la querela decorre dalla conoscenza effettiva del fatto; 2: aspecifico e privo di pregio, legittima la revoca di una prova se divenuta superflua; 3: inammissibile per genericità). Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale aveva negato la non menzione facendo riferimento a un precedente che non costituiva una condanna; pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della non menzione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile, la responsabilità penale dell'imputato è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. e l'imputato è stato condannato a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 388, quarto comma, cod. pen.
Norma incriminatrice applicata per la sottrazione/disperzione di beni pignorati; la condanna dell'imputato è stata confermata dalla Corte fino alla declaratoria di irrevocabilità
Il termine per proporre querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza perviene a conoscenza del creditore; incombe a chi deduce la tardività la prova della mancata tempestività
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non fondato; la revoca di una prova può essere legittima se resa superflua dagli elementi probatori
art. 606, n. 2, cod. proc. pen.
Il motivo che richiamava tale norma è stato considerato erroneo/aspecifico dall'analisi della Corte (nessuna violazione fondata dimostrata)
Richiesta di motivazione analitica: il motivo è stato ritenuto generico perché il ricorrente non ha indicato specificamente i passaggi da censurare
Norma sul beneficio della non menzione: la valutazione se riconoscere o meno il beneficio richiede accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; la Cassazione ha annullato il diniego limitatamente a questo punto per difetto di accertamento
Collegata al trattamento sanzionatorio e alla non menzione; la corretta applicazione richiede verifica dei precedenti e delle condizioni di legge da compiersi in sede di rinvio
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive disposizioni (art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150)
Regolamentano lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità adottate per il procedimento; richiamate per motivare la forma di trattazione del procedimento
Applicata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto alla responsabilità penale dell'imputato nonché per le conseguenze processuali dell'inammissibilità parziale del ricorso
Massime di principio
- Nel reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza effettiva dell'inottemperanza da parte della persona offesa; la semplice conoscenza dell'avvocato non vale automaticamente per la parte offesa
- Le doglianze per cassazione devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare chiaramente i passaggi decisionali contestati e gli elementi di fatto o di diritto su cui si fonda la censura, pena l'inammissibilità per genericità
- Il giudice d'appello può revocare l'ammissione di una prova se è dimostrato che essa è divenuta superflua rispetto al materiale probatorio disponibile; la revoca va però motivata in relazione alla sopravvenuta inutilità
- La concessione o il diniego del beneficio della non menzione nel casellario richiede accertamenti di fatto sui precedenti e sulle condizioni soggettive e va compiuta dal giudice di merito; eventuali errori in questa valutazione possono comportare annullamento limitato e rinvio
- La Cassazione può accogliere parzialmente il ricorso annullando solo la parte della decisione che presenti vizi di fatto o di diritto, lasciando intatta la dichiarazione di responsabilità quando fondata; in tali ipotesi la sentenza può essere dichiarata irrevocabile quanto alla condanna pienamente accertata
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