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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06380/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18/04/2025, deducendo un solo motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tempestività della querela per il reato contestato. Secondo la Corte di cassazione, il motivo era sostanzialmente la pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una effettiva critica argomentata della sentenza impugnata. Inoltre, la censura richiedeva una nuova valutazione delle circostanze di fatto poste a base della decisione, operazione preclusa in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece rigettata la richiesta della parte civile Sara Assicurazioni s.p.a. di liquidazione delle spese, perché la memoria inviata via e-mail non aveva raggiunto lo standard richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per integrare un atto idoneo a contrastare l'avversa pretesa e a fornire un utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Il ricorso riguardava la tempestività della querela in relazione al reato di frode in assicurazioni; la Corte non è entrata nel merito della questione perché la censura era inammissibile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera ripetizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, richieda una nuova e diretta rivalutazione delle circostanze di fatto accertate dal giudice di merito.
  • La parte civile ottiene la liquidazione delle spese in cassazione solo se la memoria depositata è idonea a svolgere una effettiva attività difensiva di contrasto e a offrire un contributo utile alla decisione; una mera richiesta di conferma della sentenza impugnata non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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