Cassazione Penale, Ordinanza n. 16745/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di evasione. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano incentrati su censure già esaminate nei gradi di merito e ritenute non meritevoli di accoglimento; in particolare, il ricorrente contestava la sussistenza del dolo, invocava l'applicabilità dell'art. 54 c.p. e chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché aspecifiche e non consentite in sede di legittimità, in quanto dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito già correttamente compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni già vagliate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste illogicità, sia quanto all'accertata responsabilità per evasione, sia quanto alla sussistenza del dolo, sia quanto alla non applicabilità dell'art. 54 c.p. e alla irrilevanza della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di giustificazione invocata è stata ritenuta inapplicabile al caso concreto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inconferente rispetto alla fattispecie accertata.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione logica e coerente dai giudici di merito.
- La contestazione della responsabilità per evasione non può essere riaperta in cassazione mediante doglianze meramente aspecifiche o dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La causa di giustificazione dell'art. 54 c.p. è invocabile solo quando ne risultino rigorosamente integrati i presupposti fattuali; in difetto, la sua deduzione è correttamente respinta.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto la non marginalità della condotta o comunque la non compatibilità della fattispecie con tale causa di non punibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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