Cassazione Civile, Ordinanza n. 32747/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente religioso)
La controversia
L'ente religioso impugnava un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2011 relativo a un immobile di sua proprietà, sostenendo che l'immobile fosse effettivamente destinato in via esclusiva ad attività di religione o di culto e quindi esente ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992. In cassazione proponeva tre motivi: con il primo denunciava violazione della disciplina agevolativa e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse negato l'esenzione in base alla sola categoria catastale, nonostante la natura di luogo di culto; con il secondo lamentava ancora violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice d'appello escluso la prova dell'attività di culto malgrado la produzione di fotografie; con il terzo deduceva omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe trascurato ulteriore documentazione prodotta in appello (tra cui contratto di comodato, statuto dell'ente, iscrizione al registro delle persone giuridiche, certificazione toponomastica, estratto di rivista e prontuario indirizzi) da cui emergeva lo svolgimento dell'attività di culto nei locali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla categoria catastale ma sulla mancanza di prova dell'effettivo e esclusivo svolgimento di attività di religione o culto nell'immobile. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva effettuato un accertamento in fatto sulla insufficienza della prova, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, e che non ricorreva una vera violazione dell'art. 2697 c.c., configurabile solo quando l'onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che il giudice d'appello avesse omesso di esaminare documenti decisivi specificamente dedotti e trascritti, idonei a rappresentare il fatto storico dello svolgimento dell'attività di culto; ha escluso anche la preclusione da doppia conforme, perché i materiali probatori considerati dal primo e dal secondo giudice erano diversi. Il ricorso incidentale del Comune, relativo alla compensazione delle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. b), d) e l), D.Lgs. n. 504/1992
artt. 7, comma 1, lett. b), d) e l)
La norma agevolativa richiede la prova che l'immobile sia destinato in via esclusiva alle attività di religione o di culto o ad altre attività ivi previste; la sola categoria catastale non basta a escludere o riconoscere l'esenzione.
La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice pone l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando il giudice ritiene semplicemente non assolto l'onere probatorio da parte di chi lo aveva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sull'omesso esame è limitato ai ristretti confini del vizio motivazionale attualmente vigente.
artt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e 348-ter, comma 5, c.p.c.
La preclusione da doppia conforme non opera quando le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito non coincidono perché la documentazione decisiva è stata prodotta solo in appello.
È richiamato il principio di specificità del ricorso per cassazione, rispettato mediante la trascrizione almeno parziale della documentazione rilevante.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni/esenzioni tributarie per immobili destinati al culto, il contribuente deve provare in modo specifico e concreto l'effettivo svolgimento esclusivo dell'attività agevolata; la mera qualificazione catastale del bene non è decisiva.
- La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; non è sufficiente che la parte soccombente contesti la valutazione di sufficienza della prova compiuta dal giudice.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice trascuri completamente documenti o circostanze storiche specificamente dedotte e potenzialmente idonee a mutare l'esito della lite.
- La preclusione del ricorso per cassazione per doppia conforme non opera se i due gradi di merito si fondano su un diverso compendio fattuale o probatorio.
- Nel processo tributario, il giudicato esterno sulle imposte periodiche riguarda solo i fatti costitutivi a carattere stabile o tendenzialmente permanente e non quelli variabili nel tempo, come l'effettivo utilizzo di un immobile in una certa annualità.
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