Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto del 29 maggio 2002 per lavori di rifacimento del tetto. Il committente sosteneva che alcune opere pattuite e pagate non fossero state eseguite, che altre fossero state eseguite non a regola d'arte e che le opere extra capitolato, poi promesse con accordo del 19 febbraio 2005, fossero state in realtà eseguite da altra impresa, cui era stato corrisposto un importo di 5.500 euro. In arbitrato chiedeva l'accertamento di tali inadempimenti; l'arbitro respingeva le domande e accoglieva parzialmente la riconvenzionale dell'appaltatore, condannando il committente al pagamento di 1.836 euro oltre interessi. Il committente impugnava il lodo ex art. 829, n. 12, c.p.c. deducendo omessa pronuncia su domande relative alla mancata esecuzione di parte delle opere commissionate e di quelle extracontratto. In cassazione proponeva due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che arbitro e Corte d'appello avessero ridotto indebitamente l'oggetto della domanda al solo tema dei vizi, trascurando l'allegazione di mancata esecuzione di opere e di pagamento di un prezzo superiore a quello pattuito; (2) violazione dell'art. 1665, comma 3, c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato una pretesa accettazione implicita dell'opera, senza distinguere tra consegna e accettazione e senza considerare la tempestiva denuncia dei vizi occulti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non si era in presenza di un vero vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma al più di una questione processuale, e comunque che l'arbitro aveva effettivamente esaminato tutte le domande, respingendole sulla base dell'accertamento che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e che l'opera era stata accettata senza riserve con il documento del 19 febbraio 2005. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la dedotta violazione dell'art. 1665 c.c. non era stata devoluta nel giudizio di impugnazione del lodo davanti alla Corte d'appello; il controllo di legittimità sulla sentenza resa sull'impugnazione del lodo è infatti circoscritto ai vizi effettivamente dedotti in appello. È stata esclusa l'interruzione del processo per la morte del resistente, sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione, ritenendo non applicabile l'istituto dell'interruzione in tale fase. Nessuna statuizione sulle spese, per essersi il controricorrente limitato alla costituzione in giudizio; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il lodo è nullo se non pronuncia su alcuna delle domande o eccezioni proposte in conformità alla convenzione di arbitrato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'arbitro avesse pronunciato su tutte le domande.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singole questioni, singoli elementi istruttori o ipotesi alternative di ricostruzione.
Il ricorrente evocava, in via ipotetica, un vizio processuale da omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che nella specie vi fosse tale omissione.
La censura sull'accettazione dell'opera è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nel giudizio di impugnazione del lodo davanti alla Corte d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il controllo di legittimità resta circoscritto ai vizi effettivamente devoluti alla Corte d'appello nel giudizio di impugnazione del lodo.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la valutazione complessiva del fatto o per riproporre singole risultanze istruttorie: deve riguardare un fatto storico decisivo, oggettivamente identificabile e discusso tra le parti.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice arbitrale o il giudice dell'impugnazione abbiano esaminato la domanda e l'abbiano respinta nel merito sulla base di un accertamento esplicito, ancorché sintetico, circa l'esecuzione dell'opera e la sua accettazione senza riserve.
- Nel giudizio di cassazione non opera, dopo la rituale instaurazione del contraddittorio, l'istituto dell'interruzione del processo per morte di una delle parti.
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