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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20341/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Sansone ha chiesto, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., che venisse computato nella pena in corso di esecuzione (sentenza della Corte del 16/11/2018 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con decorrenza dal 27/11/2009) il periodo di un anno e cinque mesi di custodia cautelare "presofferta" subito in altro procedimento (RG 12690/08) conclusosi con assoluzione. La Corte di appello, giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ritenendo che l'art. 657, comma 4, stabilisca che si computano solo le misure cautelari o le pene scontate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena, e che nel caso concreto il reato in esecuzione è un reato permanente con decorrenza dal 27/11/2009, successiva al periodo detentivo contestato; ha inoltre osservato che l'uso di prove acquisite nel processo conclusosi con assoluzione non modifica il dato temporale del reato per l'applicazione dell'art. 657.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto chiara la disposizione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e condiviso l'interpretazione della Corte d'appello relativa ai reati permanenti, richiamando la consolidata giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2014 che ha respinto la questione di legittimità costituzionale della norma. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subìta o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire

    La norma impedisce il computo di custodia cautelare o pene scontate antecedentemente alla commissione del reato per cui è da determinare la pena; è giustificata per evitare effetti 'criminogeni' e per garantire che la pena segua il reato

  • art. 81 cod. pen.

    Città nel ricorso ma non determinante: richiamato dal ricorrente in relazione a concetti di cumulo/quantificazione della pena, ma la decisione è fondata sull'art. 657

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella censura di violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 657, confermando che il criterio temporale è compatibile con il principio di uguaglianza

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente (principio rieducativo della pena); la Corte ha ritenuto che il bilanciamento operato dall'art. 657 sia compatibile con l'art. 27 Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (Euro 3.000) e le spese processuali per ricorso inammissibile; motivazione: non risultano assenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 198/2014

    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, motivando che lo sbarramento temporale evita il rischio che l'istituto della fungibilità si trasformi in una 'riserva di impunità' e che la pena debba seguire il reato

Massime di principio

  • La custodia cautelare o le pene scontate prima della commissione del reato non sono computabili ai sensi dell'art. 657, comma 4: il computo è ammesso solo per misure eseguite dopo la commissione del reato oggetto dell'esecuzione
  • Nei reati permanenti (es. associazione di tipo mafioso con decorrenza continuata) non è ammessa una scomposizione artificiosa del periodo di illegalità per rendere 'fungibile' una detenzione antecedente: la legge impedisce il recupero della detenzione presofferta quando la permanenza del reato prosegue oltre la stessa
  • L'utilizzo nel processo di prove raccolte in un procedimento conclusosi con assoluzione non incide, di per sé, sul computo temporale stabilito dall'art. 657: l'ammissibilità delle prove è distinta dalla regola sul computo della detenzione
  • I tentativi di sollevare questioni di costituzionalità dell'art. 657, comma 4, sono difficilmente destinati a prevalere, dato l'orientamento consolidato della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 198/2014) che giustifica il criterio temporale per esigenze di politica criminale e coerenza del sistema sanzionatorio
  • Se si ritiene che la detenzione ingiusta abbia comportato un danno, il rimedio non è il computo ex art. 657 quando il periodo è antecedente al reato: occorre valutare separatamente azioni risarcitorie o istanze di riparazione per ingiusta detenzione

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