Cassazione Civile, Sentenza n. 32717/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte dei contribuenti e della società acquirente, di un avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale relativa alla vendita di un appezzamento di terreno. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; la Commissione Tributaria Regionale aveva motivato richiamando l'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986 e criteri di comparazione del reddito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; le controparti hanno resistito e proposto ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della lite perfezionata dalla società acquirente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 (conv. in l. n. 136/2018). Le parti che avevano proposto ricorso incidentale hanno rinunciato dopo la definizione agevolata. In conseguenza la controversia si è estinta senza decisione di merito; le spese giudiziali sono poste a carico di chi le ha anticipate. Non è stato invece imposto il cosiddetto "doppio contributo unificato", in quanto misura applicabile solo in ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
Richiama il criterio della comparazione per la determinazione del valore imponibile, con gli elementi residui (reddito netto, investimenti immobiliari, indicazioni comunali) considerati secondari; è la norma richiamata nella motivazione della Commissione Tributaria Regionale
art. 6, d.l. n. 119/2018 (conv. in l. n. 136/2018)
Consente la definizione agevolata della controversia fiscale; la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri (effetto estintivo e di estensione della definizione), determinando la cessazione della materia del contendere
Discipline che hanno consentito il trattamento del procedimento in camera di consiglio senza discussione orale (misure procedurali adottate in sede di udienza)
principio giurisprudenziale sulla non applicabilità del "doppio contributo unificato"
Il "doppio contributo unificato" è misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa o applicata per analogia nelle ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018, una volta perfezionata da uno dei coobbligati, può determinare l'estinzione della controversia anche per gli altri soggetti interessati e per le controversie non più pendenti, riducendo l'utilità di proseguire l'impugnazione.
- Quando una controversia fiscale si estingue per definizione agevolata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e non decide il merito; pertanto non si ottengono pronunce favorevoli o sfavorevoli sulle questioni tributarie sostanziali.
- Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, anche se la controversia si estingue per definizione; è opportuno valutare preventivamente l'impatto economico di una definizione parziale o della rinuncia al gravame.
- Il "doppio contributo unificato" non è applicabile nei casi di estinzione per definizione agevolata, poiché è concepito come misura tipica per il rigetto o l'inammissibilità del gravame.
- In presenza di una definizione agevolata da parte di un coobbligato, le parti che avevano interesse a ottenere una pronuncia decisoria possono valutare la rinuncia del gravame per evitare costi ulteriori, ma perdono la possibilità di ottenere una statuizione di merito.
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