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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47749/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta: il ricorrente contestava l'applicazione errata della diminuzione della pena prevista per il rito abbreviato, lamentando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 442 c.p.p., in quanto nei reati contravvenzionali la riduzione premiale dovrebbe essere parametricamente pari alla metà e non a un terzo. In sostanza, si censurava il computo della diminuente per il rito abbreviato applicata in misura di un terzo anziché di un mezzo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ritenuto, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 47182/2022), che l'errata applicazione della misura della diminuente per un reato contravvenzionale costituisce una illegittimità della pena e non una illegittimità formale rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, per cui la questione è preclusa se non sollevata in appello. Di conseguenza la condanna di merito (Tribunale e Corte d'appello) resta confermata: pena di 4 mesi di arresto e 800 euro di ammenda, spese processuali, confisca e distruzione dello strumento; in Cassazione il ricorrente è stato inoltre condannato a pagare le spese processuali e una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma materiale contestata in sede di merito: il ricorrente è stato ritenuto colpevole di aver portato fuori dalla propria abitazione uno strumento (noccoliera in metallo) utilizzabile per offendere la persona, configurando il reato previsto dalla norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione di questa disposizione in relazione alla determinazione della pena e all'art. 442 c.p.p.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nella decisione come norma di preclusione: alcune questioni, come l'errata applicazione della diminuente quando la pena resta nei limiti edittali, sono inammissibili in cassazione se non erano oggetto di gravame in appello.

  • art. 442 cod. proc. pen. (c.d. diminuente per il rito abbreviato) e novellato dall'art. 1, comma 44, legge n. 103/2017

    La norma stabilisce la riduzione della pena per il rito abbreviato; dopo la modifica del 2017 la riduzione per le contravvenzioni è elevata alla metà. La censura del ricorrente era volta ad ottenere l'applicazione della riduzione a metà, ma tale censura non era stata svolta in appello.

  • Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022 (Savini, Rv. 283818)

    Principio enunciato: qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale; tale questione è preclusa in Cassazione se non dedotta in appello.

    La Corte ha applicato questo precedente per dichiarare il ricorso inammissibile: l'errore nel computo della diminuente è considerato illegittimità non sindacabile d'ufficio in Cassazione quando la pena resta nei limiti edittali e la questione non è stata sollevata in appello.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende: il Giudice di legittimità ha indicato di non ravvisare elementi che esentassero il ricorrente da colpe nella determinazione della somma da versare.

Massime di principio

  • Se la pena concretamente inflitta rientra nei limiti edittali, l'errata applicazione della diminuente per il rito abbreviato nei reati contravvenzionali (riduzione a metà) configura un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale: tale vizio non è rilevabile d'ufficio in Cassazione se non è stato portato all'attenzione del giudice di appello.
  • Per rendere ammissibile in Cassazione una censura sulla determinazione della pena relativa all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato è necessario aver sollevato il relativo motivo in sede di appello; altrimenti la questione è preclusa ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.
  • In sede di appello il difensore che contesta il calcolo della diminuente per contravvenzioni deve chiedere espressamente l'adeguamento della riduzione alla metà (alla luce della novella del 2017), perché l'omessa deduzione preclude il riesame in Cassazione.
  • La Cassazione, se dichiara il ricorso inammissibile per preclusione, conferma di fatto la sentenza di merito e può condannare il ricorrente alle spese di giudizio e a somme in favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpe rilevante ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria.
  • Quando si impugna una sentenza penale per questioni sul trattamento sanzionatorio conviene coordinare i rimedi (impugnazioni e motivi in appello) in modo da non precludere possibilità di sindacato in Cassazione.

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