Cassazione Penale, Ordinanza n. 04112/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità del motivo relativo al dolo di ricettazione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per asserita genericità del motivo con cui si contestava l'assenza del dolo di ricettazione. In ricorso sosteneva, in sostanza, che la declaratoria di inammissibilità fosse errata perché il motivo di appello sarebbe stato specifico. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di merito aveva già motivato ampiamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, evidenziando il possesso incontroverso della merce furtiva trasportata, l'assenza di giustificazioni dell'imputato e il rinvenimento nella sua disponibilità di ulteriori beni di provenienza illecita; l'appello non si era confrontato con tali argomenti.
Norme richiamate
Richiamato solo in fatto, quale reato oggetto della censura sul dolo di ricettazione; la Corte valorizza gli indici fattuali ritenuti idonei a sorreggere la motivazione sull'elemento soggettivo.
Evocato implicitamente attraverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità del motivo, poi confermata in sede di legittimità.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di appello che si limita a contestare in modo apodittico l'insussistenza del dolo, senza confrontarsi con la motivazione di primo grado e con gli specifici elementi fattuali posti a base della decisione, può essere dichiarato inammissibile per genericità.
- Ai fini della ricettazione, il possesso di cose di provenienza furtiva, se accompagnato dall'assenza di giustificazioni e da ulteriori elementi sintomatici della provenienza illecita, può sorreggere la valutazione sulla sussistenza del dolo.
- In cassazione, la doglianza che non si misuri con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata non è idonea a superare la declaratoria di inammissibilità già pronunciata dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →