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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15876/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale di riesame che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo relativo a euro 21.770,00 ritrovati nella disponibilità del ricorrente, nell'ambito di indagini per usura. Il ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto per omessa autonoma valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora da parte del giudice per le indagini preliminari, contestando che il provvedimento fosse mera ripetizione della richiesta del pubblico ministero; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del pericolo in mora e alla sproporzione rispetto alla contestazione, nonché che le giustificazioni fornite (entrate del bar e finanziamento) fossero idonee a spiegare la legittima provenienza del denaro

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto generica la censura sulla presunta nullità per omissione di autonoma valutazione, osservando che il ricorrente non ha indicato passi specifici del provvedimento che dimostrassero la mancata valutazione. Sul merito, la Corte ha condiviso la valutazione del tribunale che ha ritenuto sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora in considerazione della contabilità rinvenuta (appunti con cifre, dati e più nominativi, tra cui quello di un presunto usurato che aveva denunciato di aver versato somme all'indagato) e della non convincente giustificazione della provenienza del contante. Ha inoltre precisato che le doglianze attengono a vizî motivazionali non decisivi in sede di cassazione, la quale è limitata alla verifica di violazioni di legge o di motivazioni radicalmente carenti. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata per giustificare la confisca per sproporzione rispetto al reddito e all'attività del ricorrente; la Corte ha ritenuto possibile la confisca allargata o per sproporzione in assenza di idonea giustificazione della provenienza lecita del contante

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al requisito dell'esigenza cautelare impeditiva; la Corte sottolinea la necessità di un nesso tra la libera disponibilità del bene e la protrazione dell'attività criminosa

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di presunta omissione di autonoma valutazione del giudice a quo; la Corte osserva che l'eccezione deve essere specifica e non meramente generica indicando i punti dell'ordinanza impugnata

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame a violazioni di legge, con esclusione del sindacato di merito sui vizi ordinari della motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che la Cassazione non è il rimedio contro i vizi logici della motivazione se non quando la motivazione sia radicalmente carente o inconferente

  • art. 644, quarto comma, cod. pen.

    Men- zionato come possibile ulteriore fondamento astratto per la confisca del bene; la Corte ricorda la possibilità di applicare anche norme sulla confisca estesa in presenza di insufficiente spiegazione della provenienza

Massime di principio

  • Un'eccezione di nullità per omissione di autonoma valutazione del giudice deve indicare specificamente i passi dell'atto impugnato e spiegare in che modo la diversa valutazione avrebbe cambiato l'esito; le censure generiche vengono respinte
  • La presenza di elementi di contabilità con nominativi e importi, specie se compatibili con dichiarazioni di vittime della presunta condotta illecita, costituisce elemento idoneo a configurare il fumus commissi delicti
  • La disponibilità ingente di contante, non giustificata da documentazione coerente (entrate dell'attività, strumenti bancari, finanziamenti erogati per lo stesso mezzo), può giustificare sia misure impeditive sia la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis
  • Se sussiste un'esigenza cautelare impeditiva, l'accertamento di requisiti ulteriori per la confisca può diventare secondario; pertanto la difesa dovrebbe puntare prima a contrastare il fumus e il periculum con elementi concreti
  • In sede di cassazione le contestazioni che riguardano la valutazione dei fatti sono difficilmente accolte salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente irrazionale; quindi è strategico produrre già nei gradi di merito prove documentali forti sulla provenienza lecita
  • Per impugnare con successo un sequestro/conficasivà utile documentare dettagliatamente la correlazione tra redditi dichiarati, attività svolta e modalità di possesso del denaro (registrazioni contabili, flussi bancari, contratti di finanziamento con modalità coerenti)

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