Cassazione Civile, Ordinanza n. 21739/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un ricorso proposto da una società datrice di lavoro per ottenere l’accertamento della legittimità di una sanzione disciplinare irrogata a una dipendente, consistente in un’ora di multa. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso e disposto l’integrale compensazione delle spese. La corte d’appello, in parziale riforma, aveva invece condannato la società al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidandole in euro 355,00 oltre accessori per ciascun grado, ritenendo non conforme a diritto la compensazione integrale. La dipendente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 91 c.p.c., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tabellari dovuti per una causa di valore indeterminabile, quale è quella relativa alla legittimità di una sanzione disciplinare; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., assumendo che non potessero essere liquidate somme simboliche e non adeguate al decoro professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società controricorrente e ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha ribadito che le controversie aventi ad oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare sono di valore indeterminabile, poiché la sanzione incide sullo status del lavoratore e non solo sull’aspetto economico. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nella liquidazione delle spese ai sensi del D.M. n. 55/2014, il giudice può muoversi entro il minimo e il massimo dello scaglione, ma deve motivare lo scostamento ulteriore; nel caso concreto, le spese erano state liquidate in misura inferiore al minimo previsto per le cause di valore indeterminabile, senza specifica giustificazione. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.
Richiamato per la determinazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale secondo il valore della causa.
Richiamato insieme all'art. 4 per sostenere che la liquidazione era avvenuta in violazione delle tabelle applicabili.
Richiamato quale norma sul criterio di soccombenza nella condanna alle spese.
Invocato come limite alla liquidazione di compensi meramente simbolici e non adeguati al decoro professionale.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare in ambito lavoristico hanno valore indeterminabile, poiché il provvedimento incide anche sullo status professionale del lavoratore e non soltanto sull’importo della sanzione.
- Nella liquidazione delle spese di lite secondo il D.M. n. 55/2014, il giudice di merito può scegliere un importo compreso tra minimo e massimo dello scaglione applicabile; se intende discostarsi ulteriormente dai parametri tabellari, deve darne adeguata motivazione.
- Quando la causa è di valore indeterminabile e non emergono elementi di particolare complessità, occorre fare riferimento allo scaglione tabellare previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa; una liquidazione inferiore al minimo senza specifica giustificazione è censurabile in cassazione.
- Le indicazioni di parte sul valore della causa non vincolano il giudice ai fini della determinazione del valore stesso.
- Il principio di soccombenza nella regolazione delle spese impone che la compensazione integrale non sia mantenuta se non ricorrono i presupposti di legge e la liquidazione deve restare coerente con i parametri normativi applicabili.
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