Cassazione Civile, Ordinanza n. 34337/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell’IRAP versata per un’annualità d’imposta, sostenendo di non essere soggetto al tributo perché la propria attività professionale si svolgeva senza autonoma organizzazione personale: i redditi derivavano pressoché esclusivamente dalle prestazioni rese nell’ambito dell’organizzazione di una società di revisione, della quale era socio in misura minimale, senza dipendenti né struttura propria. L’istanza era rimasta senza risposta, con formazione di silenzio-rifiuto. Il ricorso al giudice tributario era stato respinto in primo e secondo grado, ritenendosi sussistente l’autonoma organizzazione anche in ragione del ruolo del contribuente nella struttura della società di revisione. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando l’erronea affermazione della soggezione a IRAP fondata su un’organizzazione riferibile a un soggetto terzo anziché alla sua persona.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione deve essere riferibile al contribuente e non a un’organizzazione facente capo a un soggetto terzo. Poiché il professionista svolgeva l’attività all’interno della struttura di una società organizzata da altri, senza propria organizzazione autonoma, la sentenza d’appello è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e, quindi, riconoscendo il diritto al rimborso richiesto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il presupposto dell’IRAP richiede che l’autonoma organizzazione sia riferibile alla persona del contribuente; non basta che l’attività si svolga all’interno di una struttura organizzata da un terzo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È deducibile in cassazione la violazione di legge per errata applicazione dei canoni giuridici sull’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell’assoggettamento a IRAP del lavoratore autonomo, l’autonoma organizzazione deve essere propria del contribuente e non semplicemente utilizzata dal contribuente nell’ambito di una struttura organizzata da un soggetto terzo.
- Il professionista che percepisce compensi per attività svolta all’interno di un’organizzazione altrui, senza disporre di dipendenti o di una propria struttura organizzativa, non realizza di per sé il presupposto impositivo dell’IRAP.
- Quando il giudice di merito applica il criterio dell’autonoma organizzazione in contrasto con l’orientamento di legittimità, la sentenza è censurabile per violazione di legge; se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
- In materia di rimborso IRAP, il silenzio-rifiuto dell’amministrazione può essere impugnato dal contribuente che deduca la mancanza del presupposto impositivo.
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