Cassazione Penale, Sentenza n. 15900/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sacco ha impugnato l'ordinanza che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 583‑quater c.p., proponendo un unico motivo: l'insussistenza dei gravi indizi di reato (contestando la valutazione probatoria del giudice) e, comunque, la sussistenza di prevalenti esigenze familiari rilevanti ai sensi del quarto comma dell'art. 275 c.p.p., idonee a ottenere una misura cautelare meno afflittiva o la revoca della misura
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul profilo cautelare la censura è stata dichiarata inammissibile perché, con successiva ordinanza del 29 gennaio 2025, la misura cautelare era stata revocata e Sacco era stato immediatamente liberato, con conseguente venir meno dell'interesse a impugnare la misura. Sul profilo della sussistenza dei gravi indizi di reato la Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l'ordinanza impugnata indicava con precisione gli elementi probatori a sostegno della valutazione: dichiarazioni della persona offesa, immagini estratte dal sistema di videosorveglianza dell'ospedale, relazioni della polizia giudiziaria intervenuta nel pronto soccorso e il riconoscimento operato dal sanitario aggredito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa l'11 marzo.
Norme richiamate
Norma che individua il reato per il quale è stata disposta la misura cautelare; la Corte non entra nel merito della qualificazione giuridica ma valuta che gli elementi indicati nell'ordinanza giustificano la sussistenza di gravi indizi rispetto alla fattispecie contestata
Disposizione richiamata dalla difesa per sostenere prevalenti esigenze familiari idonee a giustificare una misura meno afflittiva o la revoca; la Corte rileva che l'eccezione non è stata ritenuta sufficiente a sovvertire la valutazione dei gravi indizi operata dall'organo di merito
principio della cessazione dell'interesse a impugnare per sopravvenuta revoca della misura cautelare
Principio di diritto processuale applicato dalla Corte: se la misura cautelare viene revocata prima dell'esame della censura cautelare, viene meno l'interesse dell'imputato a continuare l'impugnazione sotto il profilo cautelare, con conseguente inammissibilità della relativa doglianza
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene revocata durante il procedimento di impugnazione, la censura relativa alla misura può diventare inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse; è quindi cruciale agire tempestivamente se si vuole conservare l'interesse a impugnare.
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi di reato è necessario dimostrare in modo concreto l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi indicati dall'ordinanza; il giudice di merito deve motivare puntualmente gli elementi a supporto della misura (es. dichiarazioni, video, rapporti di polizia, riconoscimenti).
- Elementi probatori come dichiarazioni della persona offesa, filmati di videosorveglianza, relazioni della polizia giudiziaria e riconoscimenti da parte di vittime o testimoni hanno elevata rilevanza nella configurazione dei gravi indizi e difficilmente vengono disattesi in sede di legittimità se chiaramente esposti nell'ordinanza.
- L'invocazione di esigenze familiari ai sensi dell'art. 275 c.p.p. richiede prova della prevalenza di tali esigenze rispetto alle esigenze cautelari; non basta l'affermazione generica, occorre documentazione e argomentazione specifica.
- Nel predisporre il ricorso è utile contestare non solo la sussistenza degli indizi, ma anche mostrare eventuali vizi di motivazione nell'ordinanza (omissioni, genericità, mancata valutazione delle censure difensive) affinché il motivo non sia facilmente respinto come infondato.
- Quando si agisce in Cassazione, considerare l'opportunità di segnalare eventuali sopravvenienze (es. revoca della misura) perché possono incidere sull'ammissibilità della doglianza cautelare.
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