Ordinanza n. 1721/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) dell'Informazione Interdittiva Antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Caserta nei confronti della ditta individuale "-OMISSIS-", adottata in data -OMISSIS-, recante diniego del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List); b) della comunicazione di preavviso di rigetto e avvio del procedimento ex art. 10-bis L. n. 241/1990 prot. n. -OMISSIS- da parte della Prefettura di Caserta; c) di tutti i verbali, accertamenti e relazioni del Gruppo Interforze Antimafia (GIA), ivi compresa la relazione redatta a seguito dell'accesso ispettivo effettuato in data -OMISSIS-, nonché dei verbali delle riunioni del -OMISSIS-; d) della nota di cancellazione e/o diniego di iscrizione dalla White List della Provincia di Caserta; e) di tutti gli atti istruttori delle Autorità di P.S. posti a fondamento del provvedimento sub a), ancorché non integralmente conosciuti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ove lesivo degli interessi e dei diritti della deducente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia e conseguente diniego o cancellazione dal rinnovo dell'iscrizione nella White List provinciale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare dell'impresa individuale ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Caserta, il preavviso di rigetto e l'avvio del procedimento, gli atti istruttori del Gruppo Interforze Antimafia e degli organi di pubblica sicurezza, nonché la nota di cancellazione o diniego dell'iscrizione nella White List. In sede cautelare ha contestato, tra l'altro, l'insufficienza della motivazione in ordine alla permeabilità mafiosa dell'impresa e la violazione dell'art. 94, comma 1, del Codice antimafia, assumendo che il Prefetto avrebbe dovuto valutare l'esclusione di divieti e decadenze per evitare la perdita dei mezzi di sostentamento della titolare e della sua famiglia. La controversia è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. A un esame sommario, ha ritenuto adeguatamente motivata l'informazione interdittiva con riferimento ai profili di permeabilità mafiosa dell'impresa, desunti dai molteplici e sistematici intrecci familiari e relazionali tra la titolare, il marito e il cognato, quest'ultimo condannato definitivamente per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ha inoltre escluso, in questa fase, la violazione dell'art. 94, comma 1, del Codice antimafia, rilevando che l'onere di valutare l'esclusione di uno o più divieti e decadenze per ragioni di sostentamento presuppone la presentazione di una documentata istanza da parte del titolare dell'impresa individuale. La ricorrente, pur avendo formulato una richiesta in memoria e dopo la regolare attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del Codice antimafia, non aveva dimostrato di avere depositato la documentazione necessaria a sostegno della richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e ha respinto la domanda cautelare.
art. 94, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67 del Codice Antimafia ove accerti che per effetto della medesima interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia
L'onere valutativo prefettizio relativo alla salvaguardia dei mezzi di sostentamento è subordinato alla presentazione di una documentata istanza del titolare dell'impresa individuale.
art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Individua i divieti e le decadenze che possono essere esclusi dal Prefetto nei presupposti indicati dall'art. 94, comma 1, del Codice antimafia.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Rileva quale disposizione sul contraddittorio procedimentale, che il giudice ha ritenuto regolarmente attivato nei confronti della ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, unitamente all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, la base del provvedimento di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un'informazione interdittiva antimafia non presenta fumus boni iuris quando il provvedimento risulta, a un esame sommario, adeguatamente motivato mediante la valorizzazione di molteplici e sistematici intrecci familiari e relazionali con un soggetto definitivamente condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso.
- La facoltà del Prefetto di escludere, ai sensi dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. 159/2011, uno o più divieti e decadenze previsti dall'art. 67 per evitare la privazione dei mezzi di sostentamento del titolare di un'impresa individuale e della sua famiglia presuppone la presentazione di una documentata istanza da parte del titolare.
- La mera formulazione della richiesta di salvaguardia dei mezzi di sostentamento non è sufficiente ad attivare l'onere valutativo prefettizio se il titolare dell'impresa individuale non dimostra di avere prodotto nel procedimento la documentazione specificamente necessaria a sostegno dell'istanza, soprattutto quando il contraddittorio procedimentale sia stato regolarmente attivato.
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