Cassazione Civile, Sentenza n. 35421/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e il definitivo inquadramento nella qualifica corrispondente (livello D2 del CCNL AIOP Sanità Privata), oltre alle differenze retributive. In primo grado era stata riconosciuta solo la differenza retributiva per il periodo 2/11/2010-28/10/2013, ma non il definitivo inquadramento. La Corte d'Appello aveva rigettato l'appello di Sorte ritenendo la società una partecipata in house e applicabile la disciplina del pubblico impiego (art.52 d.lgs.165/2001 e limiti imposti da art.18 d.l.112/2008 e normativa regionale), con esclusione del diritto alla qualifica definitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo relativo alla presunta tardività dell'eccezione sulla natura della società (il giudice può qualificare d'ufficio l'ente). Ha invece accolto i secondi e terzi motivi ritenendo che, in assenza di una disposizione speciale derogatoria, ai rapporti di lavoro con società a partecipazione pubblica si applicano le norme del codice civile e la disciplina del lavoro privato: pertanto l'art.2103 c.c. (mansioni) trova applicazione e non l'art.52 del d.lgs.165/2001. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato; le spese del giudizio di legittimità sono regolate nella sentenza di rinvio.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina civilistica delle mansioni (art.2103) ai rapporti di lavoro con società a partecipazione pubblica in assenza di norma speciale derogatoria; l'assegnazione di fatto a mansioni superiori può comportare inquadramento secondo l'art.2103.
La Corte ha affermato che l'art.52, che limita l'attribuzione della qualifica superiore nelle pubbliche amministrazioni, non è applicabile ai rapporti di lavoro delle società a partecipazione pubblica salvo espressa previsione normativa; non può essere esteso automaticamente alle partecipate.
La norma impone vincoli procedurali al reclutamento delle società partecipate e obblighi di contenimento della spesa, ma, secondo la Corte, regolamenta il reclutamento e le politiche di personale senza derogare alla disciplina delle mansioni prevista dall'art.2103 c.c.
Richiamato come norma che conferma il principio di applicazione delle norme di diritto privato alle società a partecipazione pubblica; prevede limitazioni e poteri del socio pubblico ma non estende l'art.52 d.lgs.165/2001 alle partecipate in materia di mansioni.
La Corte ha ritenuto che le disposizioni regionali che impongono limiti alla spesa e divieti di assunzione non implichino, in assenza di chiara deroga, la non applicabilità dell'art.2103 c.c. in relazione alle mansioni già svolte dal lavoratore.
Richiamato per il principio secondo cui la nullità contrattuale può discendere da norme imperative che vietano la stipulazione del contratto; la Corte esclude però che le norme sul reclutamento producano automaticamente nullità dell'assegnazione di fatto a mansioni superiori senza chiara disposizione.
art. 117 Cost.
Il ricorrente aveva invocato la violazione della competenza legislativa regionale; la Corte ha ritenuto assorbita la questione e non ha ritenuto che la normativa regionale possa derogare al principio di applicabilità dell'art.2103 c.c.
art. 23, comma 8-bis D.L. n. 137/2020
Norma processuale richiamata per le conclusioni della Procura Generale; non incide sulla decisione di merito ma è citata nel procedimento.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica (pubblica o privata) di una società partecipata può essere determinata d'ufficio dal giudice e, in mancanza di una deroga normativa espressa, ai rapporti di lavoro si applicano le norme del codice civile e la disciplina del lavoro privato.
- Le norme (statali o regionali) che impongono vincoli al reclutamento o limiti di spesa per le partecipate incidono sulla validità delle assunzioni, ma non derogano automaticamente alla disciplina delle mansioni prevista dall'art.2103 c.c. per i rapporti già instaurati.
- L'attribuzione di fatto a mansioni superiori nei rapporti con società a partecipazione pubblica va, in primo luogo, valutata alla luce dell'art.2103 c.c.; il diritto al definitivo inquadramento può derivare dall'esercizio di fatto delle mansioni salvo che sussista una specifica norma derogatoria.
- L'uso distorto dell'assegnazione a mansioni superiori per eludere vincoli di reclutamento o limiti normativi non determina automaticamente la nullità dell'assegnazione; tuttavia possono essere esperiti rimedi civilistici (risarcimento, rimedio per frode alla legge) e responsabilità dell'amministratore verso la società o l'ente pubblico.
- Quando si agisce per il riconoscimento di mansioni superiori contro una partecipata, è essenziale verificare l'esistenza di norme speciali o clausole che derogano all'applicazione del diritto privato: in assenza di tali previsioni prevale l'art.2103 c.c.
- In sede giudiziale, il ricorrente deve essere preparato al fatto che il giudice potrà valutare d'ufficio la natura pubblica o privata dell'ente e conseguentemente il regime applicabile al rapporto di lavoro.
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