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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35496/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che, pur avendo ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, aveva escluso la reintegrazione nel posto di lavoro ritenendo l'onere della reintegra "eccessivo" per il datore, e aveva quantificato l'indennità risarcitoria in diciotto mensilità. Il ricorso denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604/1966 e dei commi 4, 5 e 7 dell'art. 18 della legge n. 300/1970 per non aver applicato la tutela reintegratoria (richiamando Cass. n. 17528/2017), e omesso esame di fatti decisivi con critica all'uso esclusivo del criterio della "eccessiva onerosità" senza adeguata comparazione degli interessi della lavoratrice e del datore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per riesame alla luce del mutato quadro normativo determinato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022. La Cassazione ha affermato che, in caso di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve applicare la tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell'art. 18 (reintegra e indennità nei limiti ivi previsti). Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il datore ha l'onere probatorio di dimostrare sia le ragioni organizzative sia l'impossibilità di ricollocazione (repêchage). Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dalla Corte di rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 15 luglio 1966, n. 604, artt. 3 e 5

    Gli artt. 3 e 5 impongono che il datore dimostri le ragioni inerenti all'attività produttiva e l'onere della prova sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Corte richiama l'art. 5 come rafforzamento della tutela processuale del lavoratore.

  • Statuto dei Lavoratori - Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4, 5, 7

    rif. alla locuzione contestata "può altresì applicare" e alla parola "manifesta"

    Alla luce delle pronunce della Corte costituzionale (nn. 59/2021 e 125/2022) il comma 7 deve essere interpretato in modo che, in caso di insussistenza del fatto alla base del licenziamento, il giudice applichi la tutela di cui al comma 4 (reintegra + indennità secondo i limiti di legge). La parola "manifesta" e la formula "può altresì applicare" sono state considerate costituzionalmente incompatibili nella parte che limitava l'applicazione automatica della reintegra.

  • Legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma art. 18)

    art. 1, comma 42, lettera b)

    La riforma del 2012 aveva introdotto limiti e discrezionalità che sono stati parzialmente annullati dalle sentenze della Corte costituzionale, riallineando l'effetto tutela verso la reintegrazione in caso di insussistenza del fatto.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 59/2021 e n. 125/2022

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parti del comma 7 dell'art. 18 che impedivano l'automatica applicazione della reintegra in caso di insussistenza del fatto e ha rimosso la parola "manifesta", stabilendo che l'insussistenza del fatto impone l'applicazione della tutela reintegratoria.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. 20/10/2017 n. 24882, Cass. 05/01/2017 n. 160, Cass.13/06/2016 n. 12101)

    La Corte conferma l'orientamento secondo cui il giustificato motivo oggettivo è costituito sia dalle ragioni produttive/organizzative sia dall'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repêchage), onere questo a carico del datore.

Massime di principio

  • Se il giudice accerta l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela del comma 4 art. 18) deve essere applicata; non è più lasciata alla mera discrezionalità del giudice la scelta tra reintegrazione e sola indennità.
  • Il datore di lavoro ha l'onere probatorio di dimostrare entrambe le componenti del giustificato motivo oggettivo: le ragioni inerenti all'attività produttiva/organizzazione e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore internamente (repêchage). L'insufficienza probatoria può portare alla reintegra se è accertata l'insussistenza del fatto.
  • La valutazione dell'"eccessiva onerosità" della reintegra non può essere l'unico criterio: il giudice deve effettuare una comparazione motivata e adeguata degli interessi contrapposti (interesse del lavoratore alla ricostituzione del rapporto vs interesse del datore a non sopportare oneri sproporzionati).
  • In situazioni analoghe conviene alle parti presentare prove e documenti specifici: al datore, elementi che dimostrino la reale impossibilità di ricollocazione e l'effettiva situazione aziendale; al lavoratore, elementi per dimostrare la mancata verifica delle alternative di riposizionamento e le conseguenze del licenziamento.
  • Le pronunce costituzionali hanno efficacia piena salvo casi in cui sia già intervenuto giudicato; pertanto, ricorsi pendenti devono essere esaminati alla luce del nuovo quadro giurisprudenziale.

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