Cassazione Penale, Ordinanza n. 26523/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un'imputata ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Secondo la motivazione richiamata, la condotta riguardava un'autocertificazione reddituale in cui non sarebbe stato correttamente indicato il reddito percepito dal compagno della ricorrente; i giudici di merito hanno ritenuto che una semplice verifica cartolare della dichiarazione fiscale del congiunto avrebbe consentito di acquisire immediata contezza dell'entrata e di riportare correttamente la voce reddituale. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputata deduceva due profili: erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che mancasse la volontà di ingannare e che si trattasse soltanto di leggerezza; inoltre censurava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla decisione gravata. Quanto al dolo, ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato la possibilità di verificare agevolmente il reddito del congiunto attraverso la documentazione fiscale. Il motivo sulla sospensione condizionale è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione del diniego, fondata sui numerosi precedenti penali e sulla prognosi negativa di non recidivanza, è stata giudicata immune da vizi. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne esplicita oltre il contenuto, limitandosi a confermare la responsabilità dell'imputata per la falsa o non corretta indicazione reddituale nell'autocertificazione.
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dalla norma, potendo valorizzare quelli ritenuti prevalenti ai fini della prognosi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre le doglianze già sottoposte al giudice di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi decisivi della decisione contestata.
- La verifica della sussistenza dell'elemento psicologico può essere confermata quando il giudice di merito spieghi, in modo non illogico, che l'imputato avrebbe potuto acquisire facilmente la consapevolezza del dato omesso o falsamente rappresentato mediante una semplice verifica documentale.
- In materia di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare il diniego su alcuni soli elementi ritenuti decisivi, senza dover prendere in esame in modo analitico tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché la motivazione consenta di comprendere la prognosi negativa.
- La presenza di numerosi precedenti penali può legittimare, se adeguatamente motivata, una prognosi sfavorevole circa la non recidivanza e quindi il diniego della sospensione condizionale della pena.
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