Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso per ottenere: (i) la declaratoria di estinzione di una servitù di passaggio coattiva gravante sul fondo degli attori; (ii) la condanna dei convenuti a rialzare il muro di confine, a eliminare luci, vedute e un cancello realizzati sul muro senza consenso, e a rimuovere un pannello di legno e montanti infissi nel terreno; (iii) in appello, gli originari attori contestavano anche il rigetto della domanda di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. sulla striscia di terreno oggetto di lite. Con il ricorso per cassazione deducevano: primo e secondo motivo, violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la Corte territoriale avesse male interpretato l'atto di compravendita del 15.11.1983 e attribuito rilievo decisivo al precedente atto del 13.10.1970; terzo motivo, violazione dell'art. 1159 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso l'usucapione abbreviata senza verificare se il titolo del 1983 fosse astrattamente idoneo al trasferimento del bene e se fosse decorso il termine decennale; quarto motivo, violazione degli artt. 1158 e 1146 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere escluso il possesso utile ad usucapionem per accessione nel possesso dei danti causa; quinto motivo, censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta viziata perché la Corte territoriale aveva esaminato solo il titolo del 1970, omettendo di verificare il contenuto del successivo atto del 15.11.1983, astrattamente idoneo a fondare l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. in caso di acquisto a non domino.
Norme richiamate
richiamato quale canone ermeneutico contrattuale dedotto come violato dai ricorrenti
richiamato quale canone ermeneutico contrattuale dedotto come violato dai ricorrenti
richiamato dai ricorrenti nel contestare l'interpretazione dell'atto di compravendita
la Corte ribadisce che, per l'usucapione abbreviata in caso di acquisto a non domino, il titolo deve essere astrattamente idoneo a trasferire il diritto e il giudice deve verificare il contenuto del titolo e il decorso del termine decennale
richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla valutazione delle prove e sul prudente apprezzamento del giudice
richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla valutazione delle prove da parte del giudice
richiamato con riferimento all'usucapione ordinaria e al possesso utile ad usucapionem
richiamato con riferimento all'accessione nel possesso dei danti causa
richiamato per la domanda riconvenzionale di indennità proporzionata al danno causato dalla servitù
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. nel caso di acquisto a non domino, il titolo va considerato idoneo in astratto, non necessariamente in concreto, purché sarebbe stato sufficiente a trasferire il diritto se l'alienante ne fosse stato titolare.
- Il giudice di merito, quando venga dedotta l'usucapione abbreviata, deve esaminare il contenuto del titolo invocato e verificare se esso comprenda il bene controverso; non può arrestarsi al solo esame di un precedente atto di provenienza remoto.
- L'omesso esame del successivo titolo di acquisto, astrattamente idoneo a trasferire il bene, integra vizio della decisione quando da tale esame possa dipendere l'accertamento dei presupposti dell'usucapione abbreviata.
- Le censure sulle spese di lite restano assorbite quando la cassazione interviene con rinvio per un nuovo esame di merito della questione principale.
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