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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso per ottenere: (i) la declaratoria di estinzione di una servitù di passaggio coattiva gravante sul fondo degli attori; (ii) la condanna dei convenuti a rialzare il muro di confine, a eliminare luci, vedute e un cancello realizzati sul muro senza consenso, e a rimuovere un pannello di legno e montanti infissi nel terreno; (iii) in appello, gli originari attori contestavano anche il rigetto della domanda di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. sulla striscia di terreno oggetto di lite. Con il ricorso per cassazione deducevano: primo e secondo motivo, violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la Corte territoriale avesse male interpretato l'atto di compravendita del 15.11.1983 e attribuito rilievo decisivo al precedente atto del 13.10.1970; terzo motivo, violazione dell'art. 1159 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso l'usucapione abbreviata senza verificare se il titolo del 1983 fosse astrattamente idoneo al trasferimento del bene e se fosse decorso il termine decennale; quarto motivo, violazione degli artt. 1158 e 1146 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere escluso il possesso utile ad usucapionem per accessione nel possesso dei danti causa; quinto motivo, censura sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta viziata perché la Corte territoriale aveva esaminato solo il titolo del 1970, omettendo di verificare il contenuto del successivo atto del 15.11.1983, astrattamente idoneo a fondare l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. in caso di acquisto a non domino.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale canone ermeneutico contrattuale dedotto come violato dai ricorrenti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale canone ermeneutico contrattuale dedotto come violato dai ricorrenti

  • art. 1470 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel contestare l'interpretazione dell'atto di compravendita

  • art. 1159 c.c.

    la Corte ribadisce che, per l'usucapione abbreviata in caso di acquisto a non domino, il titolo deve essere astrattamente idoneo a trasferire il diritto e il giudice deve verificare il contenuto del titolo e il decorso del termine decennale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla valutazione delle prove e sul prudente apprezzamento del giudice

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 1158 c.c.

    richiamato con riferimento all'usucapione ordinaria e al possesso utile ad usucapionem

  • art. 1146 c.c.

    richiamato con riferimento all'accessione nel possesso dei danti causa

  • art. 1053 c.c.

    richiamato per la domanda riconvenzionale di indennità proporzionata al danno causato dalla servitù

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. nel caso di acquisto a non domino, il titolo va considerato idoneo in astratto, non necessariamente in concreto, purché sarebbe stato sufficiente a trasferire il diritto se l'alienante ne fosse stato titolare.
  • Il giudice di merito, quando venga dedotta l'usucapione abbreviata, deve esaminare il contenuto del titolo invocato e verificare se esso comprenda il bene controverso; non può arrestarsi al solo esame di un precedente atto di provenienza remoto.
  • L'omesso esame del successivo titolo di acquisto, astrattamente idoneo a trasferire il bene, integra vizio della decisione quando da tale esame possa dipendere l'accertamento dei presupposti dell'usucapione abbreviata.
  • Le censure sulle spese di lite restano assorbite quando la cassazione interviene con rinvio per un nuovo esame di merito della questione principale.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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