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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22484/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di due imputati, condannati per ricettazione. Uno dei difensori ha anche depositato memoria chiedendo la rimessione del ricorso alla Sezione ordinaria e sostenendo che la prescrizione non era stata correttamente dichiarata in appello, assumendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta a una ipotesi più favorevole ai fini del trattamento sanzionatorio. I motivi di ricorso erano tre: 1) dedotta violazione degli artt. 157 e ss. c.p. per mancata declaratoria di prescrizione, sul presupposto della riconducibilità del fatto all'ipotesi attenuata della ricettazione; 2) vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, contestando la prova della consapevolezza dell'origine delittuosa della cosa; 3) dedotta nullità processuale e omessa motivazione sulla condizione di procedibilità del reato presupposto, in particolare perché il furto presupposto non era punibile per difetto di querela.

La decisione

La Corte ha ritenuto tardiva la memoria depositata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p., con conseguente preclusione all'esame dei relativi argomenti. Ha poi reputato manifestamente infondati tutti e tre i motivi di ricorso: quanto alla prescrizione, ha affermato che l'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma 2, c.p. non costituisce autonoma figura di reato ma circostanza attenuante speciale, sicché ai fini prescrizionali rileva la pena prevista per l'ipotesi base; quanto al dolo, ha richiamato il principio per cui la mancata giustificazione del possesso di un bene proveniente da delitto può integrare prova della conoscenza dell'illecita provenienza; quanto alla procedibilità del reato presupposto, ha ribadito che la ricettazione sussiste anche se il delitto presupposto sia un furto non procedibile per difetto di querela. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Ai fini della prescrizione, il termine va calcolato tenendo conto della pena prevista per l'ipotesi base quando l'ipotesi attenuata è solo circostanza speciale e non autonoma figura di reato.

  • art. 648 c.p.

    L'ipotesi di speciale tenuità nella ricettazione è qualificata come circostanza attenuante speciale, non come autonoma fattispecie incriminatrice.

  • art. 611 c.p.p.

    La memoria depositata oltre il termine è tardiva e non può essere esaminata dal Collegio.

  • art. 157 e ss. c.p.

    Richiamati per la doglianza sulla prescrizione, poi ritenuta infondata.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. non integra un autonomo reato, ma una circostanza attenuante speciale; pertanto, ai fini della prescrizione, si deve avere riguardo alla pena prevista per l'ipotesi base.
  • La prova della conoscenza dell'illecita provenienza del bene può desumersi dalla mancata giustificazione del possesso della cosa proveniente da delitto, specie se corroborata da ulteriori elementi fattuali logicamente indicativi del dolo.
  • Il delitto di ricettazione può sussistere anche se il reato presupposto, nella specie furto, non sia punibile per difetto di querela; la non punibilità del presupposto non esclude automaticamente il delitto di ricettazione.
  • Nel giudizio di legittimità, una memoria depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. è tardiva e non può essere valutata dal Collegio.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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