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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10388/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per aver impiegato e alloggiato un cittadino albanese privo di titolo di soggiorno (periodo 2005-novembre 2014), contestando: 1) l'uso probatorio, da parte della Corte d'appello, di una clausola del contratto di locazione che prevedeva l'uso 'foresteria' come se fosse una confessione; 2) la valutazione di simulazione del contratto di associazione in partecipazione prodotto solo in dibattimento (contestando che la produzione tardiva non possa essere valutata negativamente); 3) l'errata applicazione della normativa civilistica dell'epoca che permetteva associazioni in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro; 4) l'insufficienza delle prove in ordine al dolo specifico (fine di profitto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente valutato un complesso di indizi, gravi, precisi e concordanti: la clausola del contratto di locazione che indicava l'uso 'foresteria' per un dipendente (coincidente con la persona che abitava l'immobile), la mancata rappresentazione tempestiva della natura autonoma del rapporto durante gli accertamenti, le anomalie del contratto di associazione in partecipazione (assenza di effettivo rischio d'impresa e mancanza di rendicontazione che legittimasse una compartecipazione agli utili) e le condotte volte a nascondere la presenza del lavoratore. Quanto al dolo specifico (fine di profitto) è stato ritenuto dimostrato dal nesso sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la concessione dell'alloggio come forma di remunerazione in natura con utilità economico-patrimoniali per l'imprenditrice. Ricorso respinto; ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12, comma 5-bis

    La Corte ha interpretato l'articolo come norma che richiede, per l'aggravamento/dolo specifico, la sussistenza del fine di profitto: tale fine può essere desunto da elementi indiziari che evidenziano una remunerazione in natura (es. alloggio connesso alla prestazione lavorativa) dalla quale l'imprenditrice ricava utilità economiche.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12

    Norma richiamata in relazione alle fattispecie sanzionatorie connesse all'impiego di stranieri privi di titolo; la Corte l'ha considerata nell'ambito della valutazione complessiva della responsabilità penale per impiego di stranieri irregolari.

  • Codice di procedura penale, art. 493

    La Corte ha ricordato che la produzione documentale in dibattimento è ammessa anche se tardiva, ma il valore probatorio può essere attenuato quando la documentazione non è coeva agli accertamenti e la sua tardiva esibizione rende meno credibile la situazione sostanziale rappresentata.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma invocata per la liquidazione delle spese processuali: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La condanna per impiego di stranieri senza titolo può fondarsi su un complesso di indici e non su un singolo documento: clausole contrattuali, condotte di occultamento, mancata cooperazione negli accertamenti e anomalie contrattuali concorrono a formare il convincimento.
  • La produzione tardiva di documenti in dibattimento è ammissibile ma il giudice può ridurne il valore probatorio se la documentazione non è coeva agli accertamenti e non spiega perché non fosse prodotta prima.
  • Un contratto di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro e clausola di esclusione dalle perdite può essere legittimo, ma la sua genuinità richiede verifiche concrete dell'effettivo rischio d'impresa e dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione: l'assenza di tali elementi è indizio di simulazione.
  • La presenza di una clausola di 'foresteria' o di alloggio concessa dal datore, se connessa alla prestazione lavorativa, può essere valutata come remunerazione in natura e quindi come indice del fine di profitto richiesto dalla norma penale sull'immigrazione.
  • Le confessioni o dichiarazioni extragiudiziali non sono automaticamente decisive; possono concorrere alla prova se inserite in un quadro indiziario coerente e corroborate da altri elementi.
  • Il comportamento di occultamento o la mancata comunicazione di informazioni rilevanti agli organi di polizia giudiziaria costituiscono elementi di negatività della buona fede e possono rafforzare l'ipotesi di responsabilità penale.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è importante produrre prove documentali e contabili coeve agli eventi (contratti, registrazioni, rendiconti) e spiegare tempestivamente agli inquirenti la natura reale del rapporto di lavoro.

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