Sentenza n. 2349/2026 - Napoli, Sezione 4
per la declaratoria, previa sospensione dell'efficacia: dell’illegittimità dell'inerzia serbata, relativamente all'assegnazione delle necessarie ore di sostegno, in favore della minore -OMISSIS-; dell'obbligo, in capo All'amministrazione scolastica, di provvedere in relazione alla menzionata assegnazione, mediante provvedimento formale ed espresso; del diritto, in capo alla minore, a fruire di un adeguato monte ore di sostegno scolastico, ad integrale copertura dell'effettivo tempo-scuola, il quale consta di 30 ore (trenta); e per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, subito dalla minore per l'aver usufruito di un incongruo ed insufficiente monte ore di sostegno settimanale in conseguenza del silenzio serbato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione scolastica sull'istanza di riassegnazione delle ore di sostegno, inizialmente fissate in 18 ore settimanali anziché nell'intero orario scolastico di 30 ore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell'amministrazione scolastica, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità dell'inerzia e imposto all'istituto di provvedere formalmente alla riformulazione del PEI e all'assegnazione di un monte ore di sostegno pari all'intero tempo-scuola della minore, in ragione della grave disabilità certificata e della prescrizione sanitaria del sostegno in deroga con copertura integrale dell'orario scolastico. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla fruizione, per circa sei mesi, di sole 18 ore settimanali rispetto alle 30 ore di frequenza. In sede cautelare il TAR aveva ordinato il riesame del PEI. Dopo tale ordinanza, l'istituto ha adeguato le ore di sostegno all'intero orario delle lezioni, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio, mentre è rimasta da decidere la domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, l'azione avverso il silenzio, poiché nel corso del giudizio l'amministrazione ha adottato una condotta satisfattiva dell'interesse sostanziale perseguito, adeguando le ore di sostegno all'intero orario scolastico. La condanna dell'amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. non è più necessaria quando, prima della decisione, l'inerzia sia cessata e il risultato sostanziale sia stato conseguito. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido, per soccombenza virtuale, al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per le spese relative all'azione sul silenzio. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata separata e rinviata all'udienza pubblica del 19 novembre 2026, da trattare con rito ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a.; ogni statuizione su tale domanda è stata riservata.
Norme richiamate
Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
L'azione contro il silenzio richiede che l'inerzia persista fino alla decisione; l'adozione, durante il giudizio, di un atto o comportamento satisfattivo determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse. La domanda risarcitoria proposta congiuntamente può essere trattata separatamente con rito ordinario.
Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.
La decisione sulla domanda avverso il silenzio, con rinvio della domanda risarcitoria, giustifica una sentenza non definitiva.
In fase cautelare monocratica consente l'adozione urgente di una misura provvisoria; nel caso concreto ha fondato l'ordine di riesame del PEI e di riassegnazione delle ore di sostegno necessarie.
Consente l'attribuzione delle spese al difensore che abbia dichiarato di averne anticipato gli esborsi e formulato la relativa richiesta.
Massime di principio
- Nell'azione contro il silenzio-inadempimento, l'interesse a ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità dell'inerzia e una condanna dell'amministrazione a provvedere deve persistere fino alla decisione; se durante il giudizio l'amministrazione adotta un atto o tiene una condotta satisfattiva dell'interesse sostanziale, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.
- Quando l'azione contro il silenzio è proposta congiuntamente a una domanda risarcitoria, il giudice può definire in camera di consiglio la prima e rinviare la seconda alla trattazione con rito ordinario, riservando ogni statuizione sul risarcimento.
- La sopravvenuta improcedibilità dell'azione contro il silenzio non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell'amministrazione quando la cessazione dell'inerzia interviene nel corso del giudizio a seguito dell'iniziativa processuale e cautelare del ricorrente.
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