Cassazione Penale, Sentenza n. 00909/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: veniva contestata la responsabilità di Loretta Vela per vari reati di bancarotta (bancarotta fraudolenta patrimoniale al capo H; bancarotta fraudolenta impropria e patrimoniale al capo I) nonché la valutazione delle prove, del dolo e delle soglie di rilevanza per il falso in bilancio; si censurava inoltre il diniego delle attenuanti generiche, la quantificazione della pena (aumento per continuazione) e la durata delle pene accessorie. La ricorrente sosteneva di aver avuto un ruolo marginale nella gestione, di non poter essere consapevole del danno cagionato ai creditori, e che le valutazioni tecniche e contabili della Corte territoriale fossero errate e non supportate.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione della Corte d'appello in ordine: alla configurazione della distrazione del prezzo relativo all'alesatrice inesistente e alla consapevolezza/concorso della ricorrente; al superamento delle soglie e alla rilevanza delle false indicazioni di bilancio che hanno cagionato il dissesto; alla distrazione di somme effettive (incluse quelle corrisposte dalla 2M) e alla non sussistenza dell'ipotesi di bancarotta "riparata". Sono state altresì giudicate inammissibili le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena e sulla determinazione delle pene accessorie. Restano quindi confermate le condanne per i capi H e I (pena complessiva rideterminata in anni 3 e mesi 9 come già deciso in appello) mentre il capo B era stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello e tale valutazione è risultata inattaccabile in cassazione.
Norme richiamate
Norma richiamata per il delitto contestato al capo B (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti); nel caso la Corte d'appello aveva però dichiarato quel capo estinto per prescrizione e la Cassazione non ha ritenuto viziata tale statuizione.
art. 2621 cod. civ. (testo anteriore alla riforma 2015)
Il falso in bilancio, nel testo anteriore alla riforma, era considerato reato presupposto per la bancarotta impropria da falso in bilancio; la Corte richiama la necessità di valutare il bilancio d'esercizio nel suo complesso e il superamento delle soglie di rilevanza per configurare il reato.
Richiama il dolo specifico collegato al reato di falso in bilancio (nell'analisi della Corte viene richiamata la necessità di accertare il dolo che investa anche l'evento del dissesto).
Principi applicati dalla Corte in relazione alla determinazione della pena: discrezionalità del giudice di merito nel calibrarla in relazione a circostanze aggravanti e attenuanti, e nel valutare complessivamente le risultanze.
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 5, n. 4710/2019; Sez. 5, n. 47900/2023; Sez. 5, n. 6470/1999)
Richiamati precedenti che stabiliscono: il dolo del concorrente "extraneus" nella bancarotta per distrazione consiste nella consapevolezza che la propria condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio ai danni dei creditori; nella bancarotta impropria da falso in bilancio occorre valutare tutte le componenti del reato e il superamento delle soglie rilevanti; tali principi sono stati applicati dalla Corte per confermare la responsabilità.
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione di un "extraneus" può sussistere quando questi, pur non essendo amministratore, concorre consapevolmente a operazioni formali che determinano il depauperamento patrimoniale della società e il danno ai creditori; non è necessario che conosca lo stato di dissesto, purché comprenda la pericolosità e le conseguenze della condotta.
- Nelle ipotesi di bancarotta impropria derivante da falso in bilancio (testo anteriore alla riforma del 2015) la verifica del superamento delle soglie di punibilità va fatta sul bilancio dell'esercizio nel suo complesso, non analizzando isolatamente singole voci contabili.
- Il dolo per il reato societario falso in bilancio richiede accertamento sia del dolo generico del falso sia, a seconda dei casi, del dolo specifico relativo all'evento dissesto e all'intento di conseguire vantaggi; il giudice deve motivare in ordine a queste componenti quando sono decisive per la ricostruzione.
- Le valutazioni tecniche (consulenze contabili) della difesa devono essere supportate da adeguata documentazione e contestazione puntuale per poter scalfire le conclusioni del consulente della pubblica accusa; mere affermazioni contrarie non sono sufficienti.
- La decisione sul rinvio per legittimo impedimento del difensore richiede una motivazione che bilanci l'interesse difensivo con l'interesse pubblico alla immediata trattazione, specialmente se la trattazione evita il rischio di prescrizione; l'istanza deve essere adeguatamente motivata e considerare la possibilità di sostituti.
- La determinazione della pena e delle pene accessorie rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se ricorrono vizî di ragionamento illogico o arbitrario nella motivazione.
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