Cassazione Penale, Ordinanza n. 09651/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una contestazione in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che la difesa insisteva per la riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73, sostenendo quindi che la sostanza detenuta fosse destinata a un uso/illecita destinazione compatibile con il fatto di lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché, in sostanza, riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logicamente corretta e coerente con le emergenze probatorie; ha inoltre rilevato che la destinazione illecita della sostanza e la qualificazione del fatto non erano compatibili con l'ipotesi invocata dalla difesa.
Norme richiamate
La fattispecie di lieve entità è stata ritenuta non compatibile con il fatto contestato, avuto riguardo alla destinazione illecita della sostanza detenuta e alla qualificazione del fatto operata nei giudizi di merito.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione di merito sia logicamente coerente, puntuale e priva di manifeste incongruenze.
- La qualificazione del fatto in materia di stupefacenti può essere esclusa nella fattispecie di lieve entità quando dagli atti emerga una destinazione illecita della sostanza incompatibile con il paradigma attenuato invocato dalla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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