Cassazione Penale, Ordinanza n. 19159/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un solo motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. Sosteneva che la pena fosse eccessiva e che non fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante dell'uso di armi. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva doglianze già formulate in appello, era generico, non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e non indicava con precisione le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta. Inoltre, il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, tema rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non riesaminabile in cassazione salvo arbitrio o manifesta illogicità.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche erano invocate dal ricorrente per ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma la Corte non entra nel merito della loro concessione perché il motivo è inammissibile.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri di proporzione e individualizzazione previsti dalla norma.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e puntuali; la mancanza di tali requisiti determina inammissibilità.
L'inosservanza dei requisiti formali e sostanziali del ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità.
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti della legge e della logica della motivazione.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre in modo generico questioni già dedotte in appello senza un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- La doglianza sulla quantificazione della pena è inammissibile quando tende a ottenere una nuova valutazione del merito, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta illogicità.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle censure, non essendo sufficiente una formulazione assertiva o meramente reiterativa.
- La mancata esplicitazione di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata integra difetto di specificità del motivo e legittima la declaratoria di inammissibilità.
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